Ordinanza n. 2377/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento a) della nota di comunicazione del 28.01.2025, a firma del Responsabile del P.O. e del Dirigente del Dirigente della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile-U.O.D.50-18.06 Genio Civile di Napoli Presidio Protezione Civile della Regione Campania, del decreto n.2 del 27.01.2025 con il quale è stata assunta la “positiva conclusione della Conferenza di Servizi decisoria indetta ai sensi dell’art.14, comma 2, della legge 7.04.1990 n.241 in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art.14-bis, della medesima legge 24171990, finalizzata all’acquisizione dei pareri/autorizzazione alla costruzione e all’esercizio Cabina Primaria AT/MT 220/20-10 kV-denominata “Arzano”rif.Atena 3329630. b) del decreto dirigenziale n.2 del 27.01.2025, richiamato sub lett.a). c) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi e per quanto di ragione, le note E_DIS10/11/2023-1236289 acquisite al prot.reg.n.545801, al prot.n.545816, al prot.n.545831, al prot.n.545852, tutte del 13.11.2023, il decreto dirigenziale n.1 del 23.1.2024, le note prot.reg.n.39049 del 23.1.2024, prot.n.78505 del 13.2.2024, la nota EDIS 16/05/2024-0537918, acquisita al protocollo regionale al n.252898 del 21.05.2024, le note E-DIS- 21.05.2024-0560666, E-DIS 21.05.2024-0560688, E-DIS 21.05.2024-056689, E-DIS 21.05.2024-0560690, acquisite ai prot.reg.nn.267599, 267570,267393 e 267420 in data 29.05.2024, il decreto dirigenziale n.6 del 12.06.2024, su proposta del RUP prot.n.276282 del 4.06.2024, la nota di convocazione della cds prot.n.299440 del 17.06.2024, la nota della società Terna S.p.A., acquisita al prot.reg.n.335415 del 5.07.2024 ad oggetto parere favorevole, la nota 150/CCASE del 19.07.2024, acquisita al prot.reg.n.366683 del 24.7.2024 con cui la società SNAM S.p.A. ha comunicato che le opere e i lavori non interferiscono con impianti di loro proprietà, la nota 0125373 del 05.09.2024, acquisita al prot.reg.n.420361 del 9.09.2024 della Città Metropolitana di Napoli -Area Ambiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale che autorizza la costruzione e l'esercizio della cabina primaria elettrica "Arzano", con dichiarazione di pubblica utilità, vincolo preordinato all'esproprio e variante urbanistica ope legis
Esito
La controversia
Il Comune di Arzano ha impugnato il decreto dirigenziale n. 2 del 27 gennaio 2025, recante autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di una nuova cabina primaria AT/MT nel territorio comunale, nonché gli atti presupposti e connessi. Nel corso del giudizio la Regione ha adottato il decreto dirigenziale n. 25 del 23 ottobre 2025, con il quale ha disposto l'espropriazione urgente delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera, richiamando il decreto n. 2/2025 quale unico fondamento della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo espropriativo. Il Comune non ha proposto motivi aggiunti contro il decreto di esproprio. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la questione relativa alla procedibilità del ricorso principale: da un lato, il nuovo decreto potrebbe avere autonoma rilevanza sul trasferimento della proprietà, rendendo incerta l'utilità dell'annullamento del precedente decreto; dall'altro, il decreto di esproprio potrebbe costituire conseguenza necessaria, immediata e diretta del provvedimento autorizzatorio, senza nuove valutazioni degli interessi, con possibile effetto caducante automatico e conseguente permanenza dell'interesse alla decisione sul ricorso principale. La questione non era stata oggetto di contraddittorio esplicito.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito né la procedibilità del ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 73, comma 3, c.p.a., disponendo il contraddittorio scritto su una questione rilevata d'ufficio, anche perché potenzialmente favorevole alla procedibilità. Ha assegnato alle parti venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla possibilità che il decreto di esproprio non impugnato con motivi aggiunti determini l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, oppure che operi un effetto caducante automatico in ragione del rapporto di presupposizione-consequenzialità necessaria con il decreto autorizzatorio. Le parti sono state inoltre invitate a documentare l'eventuale notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio mediante immissione in possesso, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. h), d.P.R. 327/2001, e a chiarire se, in caso di improcedibilità della domanda di annullamento, il Comune intenda proseguire il giudizio per il solo accertamento dell'illegittimità del provvedimento ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. La causa è stata rinviata alla seconda udienza pubblica di gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ove il giudice ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, deve riservare la decisione e assegnare alle parti un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
Il giudice deve instaurare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, a pena di nullità della sentenza; l'obbligo opera anche quando la questione possa incidere favorevolmente sulla procedibilità del ricorso.
art. 22 d.P.R. 327/2001
Richiamato quale base normativa del decreto regionale sopravvenuto che dispone l'espropriazione urgente e determina provvisoriamente le indennità.
art. 23, comma 1, lett. h), d.P.R. 327/2001
Richiamato per verificare se il decreto di esproprio sia stato eseguito mediante l'immissione in possesso e in quale data.
art. 34, comma 3, c.p.a.
accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori
Il Collegio chiede alle parti di chiarire se, anche in caso di sopravvenuta improcedibilità della domanda di annullamento, il giudizio possa proseguire per l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva sulla procedibilità del ricorso e su di essa non si è svolto un contraddittorio esplicito, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., rinviando la decisione; l'obbligo sussiste anche se la questione è rilevata in senso favorevole alla procedibilità del ricorso.
- L'adozione, nel corso del giudizio, di un decreto di esproprio non impugnato con motivi aggiunti può porre una questione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro il precedente provvedimento autorizzatorio, qualora il decreto sopravvenuto abbia autonoma rilevanza sul trasferimento della proprietà e sull'utilità pratica dell'annullamento.
- La mancata impugnazione con motivi aggiunti dell'atto sopravvenuto non determina necessariamente l'improcedibilità del ricorso principale quando tra l'atto successivo e quello impugnato sussista un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, tale che il secondo costituisca conseguenza inevitabile del primo senza nuove valutazioni degli interessi; in tale ipotesi può configurarsi un effetto caducante automatico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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