Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1907/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che aveva rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza del Tribunale di Asti del 29/03/2022. Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione per manifesta illogicità e carenza in relazione all'attualità delle esigenze cautelari. In particolare, contestava la valutazione negativa dell'incidenza dei precedenti periodi di restrizione (carcere e domicilio) sulla misura dell'obbligo di dimora, la mancata indicazione di fatti attuali che giustificassero il pericolo di reiterazione (considerando il periodo successivo di relativa libertà senza condotte di allarme), e criticava l'uso della prova dichiarativa mediante esame della parte civile a seguito della ricusazione di due componenti del Collegio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo dei motivi già posti a fondamento dell'appello e, in parte, fondato su argomenti inconferenti. Il Collegio ha ritenuto che non fossero stati allegati fatti nuovi idonei a mutare il quadro cautelare; ha altresì valutato il dato temporale (periodo di restrizione pregresso) e ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame non manifestamente illogica: ha richiamato la gravità e la persistenza della condotta (usura, estorsione), l'inclinazione a delinquere e l'accortezza nel sottrarsi alle investigazioni, la durata e l'intensità del dolo e la mancanza di segni di ravvedimento. Inoltre, la questione della ricusazione di alcuni giudici è stata ritenuta eccentrica rispetto alla valutazione cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    Citato dal ricorrente come norma violata in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato; dalla decisione emerge che la Corte non ha ravvisato violazione di legge né un vizio motivazionale tale da giustificare l'accoglimento del ricorso, ritenendo inammissibile la doglianza riproposizione di questioni già discusse in sede di appello.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito L. n. 176/2020)

    Richiamato come normativa procedurale eccezionale applicata per l'esame del ricorso (modalità previste dal d.l. 137/2020), la Corte ha operato con le forme ivi previste per il procedimento.

  • art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito L. 25 febbraio 2022, n. 15)

    Richiamato per collegare l'applicabilità delle forme procedurali straordinarie citate; la Corte ha applicato le norme che rendono operative le procedure richiamate.

  • art. 616 c.p.p.

    Utilizzato come fondamento per la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto emergenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso e ha irrogato la sanzione pecuniaria ritenuta equa (euro 3.000).

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Precedente giurisprudenziale richiamato a supporto dell'applicazione di sanzioni pecuniarie per condotte colpose o per abusi processuali, confermando la legittimità dell'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un ricorso in cassazione risulta inammissibile se si limita a riproporre, senza fatti nuovi, i motivi già trattati in sede di appello: è necessario allegare e documentare circostanze nuove e rilevanti per incidere sul quadro cautelare.
  • Il semplice decorso del tempo o il periodo di restrizione già subito non è automaticamente sufficiente a mutare la valutazione delle esigenze cautelari: il giudice valuta la gravità, la durata, la modalità della condotta e ogni segno di ravvedimento o di pericolo di reiterazione.
  • La Corte valuta anche in sede di cassazione, se del caso, l'elemento 'nuovo' effettivamente prodotto dal ricorrente (es. il tempo trascorso), ma può ritenere la motivazione del giudice di merito non manifestamente illogica se questa richiama elementi concreti che indicano persistenza del pericolo.
  • Questioni processuali estranee al merito cautelare (come la ricusazione di componenti del Collegio già intervenuta) non incidono sulla validità dei provvedimenti cautelari emessi e, in assenza di impugnazioni specifiche fondate su vizi formali o procedurali, saranno ritenute inconferenti.
  • Chi propone ricorso senza fondate nuove ragioni rischia non solo l'inammissibilità ma anche l'imposizione di oneri e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p. e giurisprudenza correlata): valutare attentamente la rilevanza e la novità degli argomenti prima di ricorrere.
  • Per ottenere la revoca o sostituzione di una misura cautelare è preferibile documentare fatti nuovi concrete e specifici (es. cambiamento di situazione personale, elementi di ravvedimento, nuove garanzie) e non limitarsi a un generico richiamo al tempo trascorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.