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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13080/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava il rigetto, fondato su presunzioni tratte dalla "biografia penale" del Cimmino (numerose violazioni di foglio di via obbligatorio e una precedente condanna per vendita di prodotti con segni mendaci), dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi del DPR 115/2002. La decisione di primo grado aveva ritenuto inattendibile l'autocertificazione reddituale (reddito dichiarato pari a zero) e desunto l'esistenza di redditi illeciti sufficienti a superare la soglia reddituale per il beneficio, senza effettuare verifiche istruttorie concrete. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 96, comma 2, e 99, comma 4, D.P.R. n. 115/2002 e censurava la carattere apodittico e non motivato della valutazione dei precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: l'ordinanza del Tribunale di Bologna è stata annullata per carenza motivazionale e apoditticità nella deduzione di redditi illeciti non dichiarati. La Corte ha ricordato che il giudice può (e, prima di negare il beneficio, dovrebbe) avvalersi dei poteri istruttori previsti (es. trasmettere l'istanza alla Guardia di Finanza o richiedere accertamenti all'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 98 DPR 115/2002), e che le presunzioni devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, perché riesamini l'istanza alla luce dei principi indicati, eventualmente disponendo le verifiche necessarie.

Norme richiamate

  • D.P.R. 115/2002, art. 76, comma 1, lettera c)

    presentazione di una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76

    richiede che l'istante fornisca una determinazione specifica del reddito complessivo; costituisce il presupposto formale per la valutazione dell'ammissione al patrocinio e impone al giudice di procedere a verifiche concrete prima di escludere il beneficio

  • D.P.R. 115/2002, art. 96, comma 2

    l'istanza va respinta se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte

    consente al giudice di rigettare l'istanza se emergono fondati motivi, ma impone una valutazione rigorosa e motivata delle risultanze (casellario, tenore di vita, condizioni personali/familiari, attività economiche) e non autorizza decisioni apodittiche basate solo sulla 'biografia penale'

  • D.P.R. 115/2002, art. 98

    stabilisce la possibilità di verifiche a posteriori da parte dell'Ufficio finanziario competente; la Corte ricorda che tali accertamenti sono uno strumento idoneo per verificare la veridicità delle dichiarazioni reddituali

  • D.P.R. 115/2002, art. 76, comma 4-bis

    prevede casi particolari in cui si può ricorrere a presunzioni semplici per valutare il superamento del limite reddituale; la Corte precisa che l'utilizzo di presunzioni semplici è circoscritto a tali casi e non giustifica deduzioni generiche in situazioni ordinarie

  • D.P.R. 115/2002, art. 99, comma 4

    norma richiamata nel procedimento di impugnazione del provvedimento che ha rigettato l'istanza; la Corte valuta la conformità del rigetto ai principi e poteri istruttori previsti dal regolamento

  • Codice civile, art. 2729

    i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi (richiesti per le presunzioni) debbono essere valutati con rigore: gli indizi devono essere specifici, oggettivi e logicamente collegabili alla conclusione dedotta dal giudice

Massime di principio

  • Il giudice può considerare anche redditi illeciti ai fini del gratuito patrocinio, ma deve indicare chiaramente gli elementi specifici e quantificati che giustificano la ritenuta eccedenza del limite reddituale
  • La sola "biografia penale" o la presenza di precedenti amministrativi/penali non è di per sé sufficiente a escludere l'ammissione: serve motivazione concreta e, se necessario, accertamenti istruttori
  • Prima di rigettare un'istanza il giudice dovrebbe, quando emergono dubbi, avvalersi dei poteri istruttori (trasmettere all'autorità finanziaria o alla Guardia di Finanza) per verifiche oggettive
  • Le presunzioni semplici possono essere utilizzate solo nei casi specificamente previsti dalla legge o quando sussistono indizi che rispettano i requisiti di gravità, precisione e concordanza
  • Se i redditi autocertificati sono vicini al limite di ammissibilità, il criterio favorevole al beneficiario impone cautela: il diniego richiede prova convincente del superamento della soglia

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