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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39862/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e insufficiente motivazione nella determinazione della pena complessiva per continuazione. In particolare, il giudice dell'esecuzione non ha previamente scorporato tutti i reati che il giudice della cognizione aveva riunito in continuazione (art. 81 c.p.), ha individuato la pena base trascurando che la sentenza indicata come più grave comprendeva due fattispecie di rapina, e non ha motivato le porzioni di aumento attribuite ai reati "satellite" né ha rinviato alla motivazione del giudice di cognizione quando ha mantenuto gli aumenti già fissati in sede cognitiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in parte. Ha annullato l'ordinanza impugnata per la parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio inerente agli aumenti conseguenti alla ritenuta continuazione e ha disposto il rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, perché ridetermini la pena nel rispetto dei principi di diritto indicati: prima lo scorporo dei reati riuniti in continuazione, quindi l'individuazione della pena base per il reato più grave (art. 187 disp. att. c.p.p.) e solo successivamente l'applicazione e la motivazione degli aumenti per i reati satellite, con adeguata motivazione correlata all'entità degli aumenti.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata come base procedurale per il riconoscimento della continuazione dal giudice dell'esecuzione; utilizzata per inquadrare il potere del giudice nei ricalcoli della pena tra reati separatamente giudicati.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sostanziale (rapina) indicata quale fattispecie dalla quale è stata tratta la pena più grave nella sentenza di riferimento; la Corte ha osservato che quella sentenza comprendeva due fattispecie di rapina e ciò doveva essere considerato nello scorporo e nella determinazione della pena base.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio fondamentale per la determinazione degli aumenti in caso di reato continuato/unificazione: gli aumenti per i reati satellite devono essere calcolati dopo aver individuato la pena base e vanno motivati singolarmente dall'esercizio della discrezionalità del giudice, per evitare cumulo materiale e consentire il controllo sulla proporzione tra le pene.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola per individuare quale sia il reato "più grave" ai fini della determinazione della pena base: quello per il quale è stata inflitta la pena più grave in sede cognitiva. Deve guidare l'operazione di scorporo e scelta della pena base.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Parametri che regolano l'esercizio della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e che vincolano l'obbligo di motivazione: la decisione sulle misure aumentative deve essere motivata secondo i criteri di proporzione, individualizzazione e ragionevolezza previsti da tali articoli.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 47127/2021, Pizzone e altri precedenti: Sez.1 n.21424/2019 Scanferla; Sez.5 n.8436/2013 Romano; Sez. U. n.6296/2016 Nocerino; Sez.1 n.800/2020 Bruzzaniti)

    La Corte ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali: il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati riuniti in continuazione, individuare la pena base per il reato più grave e motivare l'entità degli aumenti per i reati satellite; può confermare aumenti fissati in sede cognitiva solo motivando il richiamo alle ragioni di quella dosimetria.

Massime di principio

  • Quando si ridetermina la pena per continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione e individuare quale sia il reato più grave (ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p.) per fissare la pena base.
  • Solo dopo aver fissato la pena base si possono applicare aumenti autonomi per i reati satellite (compresi quelli già unificati in sede cognitiva); l'operazione dev'essere eseguita nel rispetto dei limiti e dei criteri dell'art. 81 c.p. per evitare un cumulo materiale.
  • L'entità dei singoli aumenti deve essere motivata con un grado di dettaglio proporzionale alla loro rilevanza, in modo da consentire il controllo sul rapporto di proporzione tra le pene e sul rispetto dei limiti legali (richiesta di motivazione rafforzata per aumenti significativi).
  • Il giudice dell'esecuzione può confermare aumenti già quantificati dal giudice di cognizione, ma in tal caso deve rinviare alle ragioni che giustificarono quella dosimetria o altrimenti motivare autonomamente la conferma.
  • Il difetto di scorporo o la mancata motivazione degli aumenti comportano l'annullamento dell'atto di ricalcolo della pena e il rinvio a nuovo esame (spesso in diversa composizione del giudice).
  • Il giudice deve esercitare la propria discrezionalità alla luce dei parametri degli artt. 132 e 133 c.p., garantendo trasparenza del percorso logico-giuridico e il rispetto del divieto di cumulo materiale.

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