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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31126/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa al diritto di occupare una piazzola in un'area campeggio dopo che il ricorrente aveva esercitato il recesso dalla cooperativa (30.5.2013). Maini sosteneva di aver acquisito un certificato azionario (prodotto in giudizio) che gli attribuirebbe il diritto di usare la piazzola n.551; la cooperativa aveva invece chiesto lo sfratto e il pagamento di spese di gestione/indennità di occupazione. In primo grado il Tribunale di Brescia accolse la domanda della cooperativa; la Corte d'appello confermò ritenendo che il certificato azionario non potesse attribuire diritti diversi da quelli statutari e che non sussistessero irregolarità amministrative/urbanistiche. In Cassazione il ricorrente deduceva quattro motivi (omesso esame di fatto decisivo; violazione del principio di correttezza e dell'affidamento; ammissibilità di domande sulla nullità della concessione e del contratto di locazione; mancato apprezzamento delle prove).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha respinto tutte e quattro le censure come inammissibili: il primo per effetto della disciplina della "doppia conforme" (art. 348-ter c.p.c.) e per carenza di nuovo materiale di fatto idoneo; il secondo per novità della censura (l'apparenza del diritto invocata per la prima volta in Cassazione); il terzo come domanda nuova e tardiva proposta in sede di precisazione delle conclusioni e, comunque, eccessivamente generica; il quarto per genericità e natura fattuale della censura, inammissibile in sede di legittimità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente: € 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi € 200,00 e accessori di legge; ha inoltre rilevato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1-quater, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2342 c.c.

    La Corte territoriale ha ritenuto non pertinente l'invocazione dell'art. 2342 c.c. per far derivare dal titolo azionario un diritto di proprietà sulla piazzola, trattandosi di norma che regola i conferimenti alla società e non conferisce automaticamente diritti reali sul bene.

  • art. 327 c.p.c.

    termine semestrale di impugnazione (art. 327 c.p.c.)

    La Corte di legittimità ha confermato la regolarità della tempestività del ricorso, applicando la computazione civile dei termini e la sospensione feriale.

  • art. 155, comma 2, c.p.c.

    art. 155, comma 2, c.p.c.

    Applicata per il calcolo dei termini processuali secondo la computazione civile (ex nominatione dierum) nel conteggio del termine semestrale.

  • art. 2963, comma 4, c.c.

    Richiamato insieme all'art.155 c.p.c. per confermare il criterio di computazione dei termini e la sospensione feriale nel calcolo del termine di impugnazione.

  • art. 348-ter, comma V, c.p.c.

    art. 348-ter, comma V, c.p.c.

    La Corte ha richiamato il principio della "doppia conforme": quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi non è consentita in Cassazione la revisione di fatti e motivi già accertati, rendendo inammissibile la censura sul presunto fatto decisivo.

  • art. 1375 c.c.

    Il principio di correttezza e buona fede richiamato dal ricorrente è stato giudicato inammissibile per novità: la questione dell'affidamento non era stata dedotta nei gradi di merito e quindi non poteva essere proposta in Cassazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'ammissibilità delle domande nuove in sede di precisazione delle conclusioni: la Corte d'appello ha ritenuto tardiva la domanda sulla nullità della concessione e del contratto di locazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati dal ricorrente come norme sul libero apprezzamento e valutazione della prova; la Cassazione ha ritenuto la censura generica e inammissibile in sede di legittimità, poiché attiene a valutazioni di fatto non sindacabili.

  • art. 360, comma 1 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha esaminato i motivi proposti e li ha dichiarati inammissibili nei termini indicati (novità, genericità, doppia conforme, questioni di merito).

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    D.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1-quater

    La sentenza dà atto dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato (raddoppio) a carico del ricorrente, se dovuto, in caso di certain condizioni procedurali.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    D.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1-bis

    Richiamato relativamente alla misura del contributo unificato cui il raddoppio può applicarsi; la Corte segnala l'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo.

Massime di principio

  • Un certificato azionario non può attribuire diritti reali o di uso diversi da quelli previsti dallo statuto della società: i diritti derivanti dal titolo sono determinati dalla disciplina statutaria e dal rapporto giuridico che l'ha emesso.
  • In Cassazione non è ammessa la prospettazione di questioni nuove che non siano state dedotte nei gradi di merito: l'invocazione per la prima volta in sede di legittimità di principi (es. apparente diritto, buona fede) comporta l'inammissibilità della censura.
  • Il principio della "doppia conforme" limita la sindacabilità delle valutazioni di fatto quando primo e secondo grado siano conformi: le questioni di fatto decisive già esaminate concordemente non sono riesaminabili in Cassazione.
  • Le domande nuove proposte tardivamente (ad es. in sede di precisazione delle conclusioni) sono inammissibili se esorbitano dall'oggetto del giudizio o se introducono questioni nuove non sussistenti nel thema decidendum dei gradi precedenti.
  • I motivi generici che non indicano in modo preciso le violazioni normative o i profili probatori impugnati sono inammissibili in sede di legittimità; la Cassazione non è sede per rinnovare censure esclusivamente in fatto.
  • Per il calcolo dei termini di impugnazione si applica la computazione civile (ex nominatione dierum) e la sospensione feriale: è necessario verificare la scadenza effettiva tenendo conto di tali regole.

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