Regolamento (UE) 2016/1364
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1364 della Commissione, del 10 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Tali valori sono fissati per singoli codici NC e per origini paesi terzi indicate in allegato, sulla base della disciplina applicativa del regolamento (UE) n. 543/2011. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato, provenienti dai paesi terzi indicati tramite codice paese. I valori forfettari sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'OCM unica e si applicano per il periodo di efficacia del regolamento, dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Sono esclusi i prodotti e i periodi non compresi nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1364 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di specifici prodotti ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e attua la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che stabilisce i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi elencati nell'allegato XVI, parte A. Il considerando evidenzia che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, secondo l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda solo taluni ortofrutticoli freschi identificati tramite codici NC specifici riportati nell'allegato. Per ciascun prodotto sono indicati i valori forfettari in euro per 100 kg e le origini paesi terzi interessate tramite la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Il codice "ZZ" indica "altre origini".
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'allegato contiene una tabella con i codici NC dei prodotti e i corrispondenti valori, differenziati per paese di origine. Tra le voci figurano, a titolo esemplificativo, prodotti classificati ai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90 e 0809 30 10/0809 30 90.
Entrata in vigore e effetti
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Determinazione dei valori forfettari
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato indica, per ciascun codice NC e per ciascuna origine paese terzo, il valore in EUR/100 kg.
Decorrenza e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Elenco dei prodotti e delle origini interessate
L'allegato riguarda alcuni codici NC di ortofrutticoli, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90 e 0809 30 10/0809 30 90, con valori differenziati per origine (ad esempio MA, TR, AR, CL, EG, BR, CN, NZ, PE, US, UY, ZA e codice ZZ per altre origini).
Come è indicizzato
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