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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1370

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1370 della Commissione, dell'11 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati dalla Commissione sulla base delle regole del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e dei dati giornalieri considerati per il calcolo. L'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, classificati per codici NC specifici e, ove previsto, per origine da determinati paesi terzi. I valori forfettari fissati sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore ortofrutticolo. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1370 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le modalità previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati.

Base giuridica e logica del meccanismo

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che stabilisce i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. I considerando chiariscono che il valore forfettario è calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di specifiche categorie di ortofrutticoli individuate nell'allegato tramite codici NC. I valori sono distinti, per alcune merci, anche in funzione del paese terzo di origine, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini".

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli elencati nell'allegato, espressi in EUR/100 kg. L'allegato riporta valori differenziati per diversi codici NC, tra cui:

  • 0702 00 00;
  • 0707 00 05;
  • 0709 93 10;
  • 0805 50 10;
  • 0806 10 10;
  • 0808 10 80;
  • 0808 30 90;
  • 0809 30 10 e 0809 30 90.

Per ciascuna voce sono indicati uno o più valori a seconda dell'origine, ad esempio per MA, TR, AR, CL, BR, CN, NZ, PE, US, UY, ZA e ZZ.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, quindi, produce effetti immediati senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e, in taluni casi, per specifiche origini di paesi terzi o per il codice "ZZ" (altre origini).

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando precisano che, in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round, i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi sono previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Elenco dei prodotti e delle origini interessati

L'allegato individua i prodotti interessati tramite codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 30 10 e 0809 30 90, associando a ciascuno valori forfettari specifici e, per alcune voci, codici paese come MA, TR, AR, CL, BR, CN, NZ, PE, US, UY, ZA e ZZ.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internocommercio internazionaleorganizzazione comune dei mercatiortofrutta

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