Regolamento (UE) 2016/1369
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il precedente regolamento antidumping definitivo sui tubi di ghisa duttile originari dell’India per chiarire le modalità di riscossione definitiva dei dazi e di svincolo/rimborso degli importi depositati. La Commissione adegua inoltre la disciplina dei tubi non rivestiti, introducendo codici TARIC specifici per agevolarne il monitoraggio doganale. Le modifiche si applicano retroattivamente dal 19 marzo 2016, con una disciplina espressa per i rimborsi e gli sgravi.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 sui dazi antidumping definitivi applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India, con precisazioni su rimborsi e classificazione TARIC.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India, oggetto delle misure antidumping definitive. Incide in particolare sugli importatori, sulle autorità doganali nazionali e, per gli effetti finanziari, sui depositi relativi ai dazi antidumping provvisori riscossi ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559. La modifica include anche la classificazione di specifici tubi non rivestiti nei codici TARIC indicati e si applica retroattivamente dal 19 marzo 2016, salvo l’introduzione dei nuovi codici TARIC.
Modifica del dazio antidumping sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India
Il regolamento interviene sul regime antidumping definitivo già istituito per le importazioni nell’Unione di tubi di ghisa duttile (ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India. La modifica nasce dall’esigenza di chiarire l’attuazione doganale delle misure, alla luce della precedente istruttoria antidumping e della parallela inchiesta antisovvenzioni, nonché di precisare la classificazione doganale di alcuni prodotti esclusi dal perimetro dell’inchiesta.
Contesto e finalità della modifica
La Commissione richiama l’avvio delle indagini nel 2014 e nel 2015, l’adozione dei regolamenti provvisori e dei regolamenti definitivi del 17 marzo 2016. Nei considerando viene spiegato che le sovvenzioni all’esportazione non possono essere cumulate con i margini di dumping, perché incidono sui prezzi di esportazione e sui margini stessi; per questo motivo gli importi relativi alle sovvenzioni all’esportazione sono stati detratti dai dazi antidumping definitivi nel contesto dell’istruttoria parallela. Viene inoltre evidenziato che la formulazione originaria dell’articolo 2 del regolamento 2016/388 aveva creato incertezza presso alcune autorità doganali nazionali.
Riscossione definitiva dei dazi antidumping
L’articolo 1 del regolamento modificativo sostituisce l’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/388, stabilendo che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 sono riscossi in via definitiva alle aliquote corrispondenti ai margini di dumping definitivi constatati. Le aliquote sono:
- 4,1 % per Electrosteel Castings Ltd;
- 19 % per Jindal Saw Limited;
- 19 % per tutte le altre società.
Il regolamento precisa quindi che il livello della riscossione definitiva coincide con il margine di dumping definitivamente accertato per i soggetti indicati.
Classificazione doganale dei tubi non rivestiti
Per i tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno, qualificati come tubi non rivestiti, sono introdotti codici TARIC distinti. In particolare, tali prodotti rientrano nei codici 7303001020 e 7303009020. La finalità è consentire un monitoraggio specifico delle importazioni di questi prodotti nell’Unione.
Rimborso e sgravio degli importi eccedenti
Il nuovo articolo 1 ter prevede che l’importo dei dazi corrisposti o contabilizzati che ecceda gli importi stabiliti debba essere rimborsato o sgravato. Le relative domande devono essere presentate alle autorità doganali nazionali nel rispetto della legislazione doganale applicabile e nei termini previsti:
- dall’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
- dall’articolo 121 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Si tratta quindi di una clausola operativa che coordina il regime antidumping con le regole generali in materia di rimborso e sgravio dei dazi doganali.
Entrata in vigore e applicazione nel tempo
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 19 marzo 2016, ma l’introduzione dei nuovi codici TARIC costituisce un’eccezione espressamente prevista. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Riscossione definitiva dei dazi antidumping
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 è sostituito: gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 sono riscossi in via definitiva alle aliquote pari ai margini di dumping definitivi constatati. Le aliquote sono fissate al 4,1 % per Electrosteel Castings Ltd e al 19 % per Jindal Saw Limited e per tutte le altre società.
Nuovi codici TARIC per i tubi non rivestiti
Sono inseriti gli articoli 1 bis e 1 ter nel regolamento 2016/388. I tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno, definiti come tubi non rivestiti, rientrano nei codici TARIC 7303001020 e 7303009020.
Rimborso o sgravio degli importi eccedenti
Gli importi dei dazi corrisposti o contabilizzati in misura superiore agli importi stabiliti sono rimborsati o sgravati. Le domande di rimborso o sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali secondo la legislazione doganale applicabile e nei termini previsti dall’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e dall’articolo 121 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Decorrenza ed effetto retroattivo
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica retroattivamente dal 19 marzo 2016, ad eccezione dell’introduzione dei codici TARIC 7303001020 e 7303009020.
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