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Parere

Parere n. 908/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per del provvedimento del predetto Ministero prot. n.-OMISSIS- dell’11 maggio 2021, notificato in data 26 giugno 2021, di diniego di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202401006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale, prot. n. -OMISSIS- dell’11 maggio 2021

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’interno in relazione a una domanda presentata ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dalla condanna riportata nel 2008 per sequestro di persona in concorso e dall’omessa dichiarazione della condanna nella domanda, circostanze ritenute sintomatiche della non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Il ricorrente ha dedotto l’irragionevolezza del provvedimento, sostenendo che il precedente fosse unico, risalente e di modesta entità, che fosse intervenuta la riabilitazione, che i familiari fossero cittadini italiani e che egli vivesse e lavorasse onestamente in Italia da oltre dieci anni. Ha inoltre sostenuto che la condanna sarebbe stata successiva alla domanda. Il Ministero ha eccepito l’ampia discrezionalità propria della concessione della cittadinanza, la rilevanza del precedente penale e la falsità della dichiarazione sostitutiva resa dall’istante. La questione centrale riguarda quindi la legittimità della valutazione ministeriale discrezionale fondata sulla condanna penale e sull’omissione dichiarativa, nonché l’eventuale travisamento della cronologia degli eventi.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto. In via preliminare ha rilevato il rispetto del contraddittorio, poiché il ricorrente aveva potuto controdedurre alla relazione ministeriale. Nel merito, ha qualificato la concessione della cittadinanza allo straniero residente da almeno dieci anni come atto di alta amministrazione, caratterizzato da ampia discrezionalità, nel quale l’interesse dell’istante deve essere ponderato con l’interesse pubblico all’inserimento nella comunità nazionale di un soggetto pienamente integrato. Sono pertanto rilevanti tutti gli elementi idonei a dimostrare la conoscenza e l’osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali della comunità. Il sindacato può riguardare soltanto la logicità, la proporzionalità, la sufficienza dell’istruttoria e l’assenza di travisamento dei fatti, non il merito della valutazione amministrativa. Il Consiglio ha escluso il travisamento cronologico, rilevando dal certificato del casellario che il decreto penale di condanna era stato emesso il 27 giugno 2008 e che la pena pecuniaria sostitutiva era stata eseguita l’11 febbraio 2016, quindi prima della domanda sottoscritta l’11 settembre 2016 e presentata il giorno successivo. La dichiarazione sostitutiva di assenza di condanne era dunque non veritiera o comunque omissiva. La valutazione ministeriale, fondata sulla condanna e sull’omissione dichiarativa, è stata ritenuta logica, proporzionata, adeguatamente istruita e motivata. La riabilitazione e gli ulteriori elementi favorevoli dedotti dal ricorrente non hanno fatto venir meno la rilevanza del fatto storico né l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione. È stato inoltre ribadito che l’ottenimento della cittadinanza non costituisce un diritto soggettivo dell’istante.

Osservazioni

Contraddittorio procedimentale

Il principio del contraddittorio è stato rispettato, poiché il ricorrente ha potuto controdedurre alla relazione ministeriale.

Condanna penale e integrazione nella comunità nazionale

La condanna penale può essere valutata dall’Amministrazione quale elemento sintomatico della non compiuta integrazione del richiedente, nell’ambito della complessiva valutazione richiesta per la concessione della cittadinanza.

Omissione della condanna nella domanda

L’omessa dichiarazione della condanna nella domanda di cittadinanza costituisce un ulteriore elemento rilevante ai fini della valutazione dell’integrazione e dell’affidabilità dell’istante.

Cronologia degli eventi

Non sussiste travisamento dei fatti: il decreto penale di condanna del 27 giugno 2008 e l’esecuzione della pena dell’11 febbraio 2016 precedono la domanda di cittadinanza sottoscritta l’11 settembre 2016.

Limiti del sindacato sulla concessione della cittadinanza

La concessione della cittadinanza è un atto di alta amministrazione ampiamente discrezionale. Il controllo può riguardare la logicità, la proporzionalità, la sufficienza dell’istruttoria e il travisamento dei fatti, ma non può sostituire la valutazione di merito dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992

    La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno: … f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La disposizione attribuisce una facoltà di concessione della cittadinanza allo straniero residente legalmente da almeno dieci anni, senza configurare un diritto soggettivo dell’istante.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi ha assicurato al ricorrente la possibilità di partecipare al procedimento; il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio.

  • art. 46 d.P.R. n. 445/2000

    La dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza di condanne è stata valutata alla luce della condanna già emessa e della pena già eseguita prima della presentazione della domanda.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi al ricorrente.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza decennale costituisce un atto di alta amministrazione ampiamente discrezionale, nel quale l’interesse del richiedente deve essere ponderato con l’interesse pubblico all’inserimento nella comunità nazionale di una persona pienamente integrata.
  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza possono assumere rilievo tutti gli elementi idonei a dimostrare la conoscenza e l’osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali della comunità nazionale, comprese le condanne penali e le omissioni o inesattezze nelle dichiarazioni rese dall’istante.
  • Il sindacato sulla valutazione amministrativa in materia di cittadinanza è estrinseco e non può sostituire il merito della ponderazione ministeriale; esso riguarda la logicità, la proporzionalità, la sufficienza dell’istruttoria e l’assenza di travisamento dei fatti.
  • La riabilitazione del condannato non elimina il fatto storico della condanna e non impedisce, di per sé, che quest’ultima sia considerata dall’Amministrazione nella valutazione della domanda di cittadinanza.
  • Quando la condanna e l’esecuzione della pena precedono la presentazione della domanda di cittadinanza, l’omessa indicazione della condanna nella dichiarazione sostitutiva può essere valutata insieme al precedente penale quale elemento sintomatico della non compiuta integrazione e dell’inaffidabilità dell’istante.

Diniego della cittadinanza italiana per residenza decennale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino marocchino contro il Ministero dell’interno avverso il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso.

Premesse e procedimento

L’istante aveva presentato domanda di cittadinanza l’11 settembre 2016, dichiarando sostitutivamente l’assenza di condanne a suo carico. Il Ministero dell’interno ha respinto la domanda rilevando che il richiedente era stato condannato nel 2008 per sequestro di persona in concorso e che tale condanna non era stata dichiarata. Le circostanze sono state considerate indici della non compiuta integrazione nella comunità nazionale.

Gli elementi ostativi sono stati comunicati ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990. Il ricorrente non ha presentato controdeduzioni in quella fase, ma ha successivamente contestato il diniego nel ricorso straordinario e nelle osservazioni depositate durante il procedimento consultivo. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto rispettato il contraddittorio.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto l’irragionevolezza del diniego, sostenendo che:

  • il precedente penale fosse unico, risalente e di modesta gravità;
  • la pena detentiva di quattro mesi fosse stata convertita in pena pecuniaria;
  • fosse intervenuta la riabilitazione;
  • la madre e il fratello fossero cittadini italiani;
  • egli vivesse e lavorasse onestamente in Italia da oltre dieci anni;
  • la condanna fosse intervenuta dopo la presentazione della domanda e non fosse quindi stata omessa nella dichiarazione.

Il Ministero ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, richiamando l’ampia discrezionalità propria della concessione della cittadinanza, la rilevanza del precedente penale e la non veridicità della dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000.

Natura della valutazione sulla cittadinanza

Il Consiglio di Stato ha ribadito che la concessione della cittadinanza allo straniero residente legalmente da almeno dieci anni costituisce un atto di alta amministrazione, ampiamente discrezionale. L’interesse individuale del richiedente deve essere coordinato con l’interesse pubblico a inserire nella comunità nazionale un soggetto che abbia completato il proprio percorso di integrazione.

La valutazione deve considerare tutti gli elementi dai quali possano desumersi la conoscenza e l’osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che caratterizzano la comunità nazionale. L’ottenimento della cittadinanza non costituisce un diritto soggettivo dell’istante, poiché comporta l’attribuzione definitiva di uno status con rilevanti conseguenze sul patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti nello Stato.

Limiti del sindacato

Il controllo esercitabile in sede giustiziale e giurisdizionale è soltanto estrinseco e formale. Non è possibile sostituire la valutazione di merito compiuta dall’Amministrazione; possono invece essere verificati:

  • la logicità della valutazione;
  • la proporzionalità della decisione;
  • la sufficienza dell’istruttoria;
  • l’assenza di travisamento dei fatti.

Verifica della cronologia della condanna

Il Consiglio di Stato ha escluso il dedotto travisamento dei fatti. Dal certificato generale del casellario giudiziale risultava che il decreto penale di condanna era stato emesso il 27 giugno 2008 e che la pena pecuniaria, sostitutiva della pena detentiva, era stata eseguita l’11 febbraio 2016.

Entrambi gli eventi erano quindi anteriori alla domanda, sottoscritta l’11 settembre 2016 e presentata il giorno successivo. Il ricorrente conosceva pertanto la condanna quando aveva dichiarato l’assenza di precedenti penali. La tesi secondo cui il decreto penale sarebbe stato emesso nel 2018 è stata ritenuta smentita dalla documentazione del casellario.

Valutazione della condanna e dell’omissione dichiarativa

La valutazione ministeriale è stata ritenuta non illogica né sproporzionata. La condanna penale e l’omessa indicazione della stessa nella domanda sono state legittimamente considerate congiuntamente quali elementi rilevanti per apprezzare il grado di integrazione e l’affidabilità del richiedente.

La riabilitazione e gli ulteriori elementi favorevoli dedotti dal ricorrente non hanno eliminato il fatto storico della condanna né hanno imposto all’Amministrazione di concedere la cittadinanza. Il Ministero ha esercitato la propria discrezionalità sulla base di una istruttoria ritenuta sufficiente e di una motivazione adeguata.

Conclusioni

Non essendo emersi vizi di logicità, proporzionalità, istruttoria o travisamento dei fatti, il Consiglio di Stato ha espresso parere che il ricorso straordinario dovesse essere respinto. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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