Cassazione Civile, Ordinanza n. 12500/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione, proposta ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011, avverso il decreto di pagamento emesso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trento per l'attività difensiva svolta in un procedimento penale a favore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e la Corte d'appello di Trento ha dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo non appellabile il provvedimento conclusivo del primo grado. Il ricorrente per cassazione ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento di appello per invalida costituzione del relatore/collegio e violazione delle regole tabellari di assegnazione del fascicolo, nonché dei parametri costituzionali e convenzionali richiamati; 2) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., della disciplina transitoria e delle norme sul rito applicabile, sostenendo che la decisione di primo grado dovesse essere appellabile nei modi ordinari e invocando anche il principio dell'apparenza; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese nei due gradi e per la liquidazione ritenuta eccessiva, chiedendo anche la compensazione per asserite ragioni eccezionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha escluso, in fatto, che vi fosse stata una decisione da parte di un collegio diverso da quello che aveva trattato la causa fino alla precisazione delle conclusioni, rilevando che la sostituzione del magistrato istruttore era avvenuta prima della trattazione e con regolare variazione tabellare; ha inoltre affermato che l'inosservanza del principio di immutabilità del giudice istruttore o la sostituzione per ragioni organizzative interne integra, in difetto di specifica sanzione, una mera irregolarità non idonea a determinare nullità. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che il procedimento di opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011 è assoggettato a un rito speciale che, anche dopo le modifiche del d.lgs. n. 149/2022, conserva la regola speciale dell'inappellabilità del provvedimento conclusivo del primo grado, prevalente sulle regole generali del rito semplificato; ha quindi escluso anche l'operatività del principio dell'apparenza, perché il ricorso introduttivo e l'oggetto del primo grado richiamavano espressamente la disciplina speciale. Il terzo motivo è stato respinto perché il sindacato di legittimità sulle spese è limitato alla violazione del principio di soccombenza, mentre la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; inoltre, la censura sulla quantificazione è stata ritenuta generica e comunque infondata, essendo ammissibile la liquidazione anche della fase istruttoria/trattazione in appello ai sensi del d.m. n. 55/2014 e risultando lo scaglione applicato coerente col valore della controversia indicato dallo stesso ricorrente. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, nonché al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
il procedimento di opposizione al decreto di pagamento per prestazioni rese nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato è un procedimento speciale, in composizione monocratica, soggetto a disciplina speciale che prevale sulle regole generali incompatibili.
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
il giudizio di opposizione al decreto di pagamento è regolato da un rito speciale e il provvedimento che lo definisce è inappellabile; tale regola resta ferma anche dopo la sostituzione del rito sommario con il rito semplificato.
art. 281-terdecies c.p.c.
le disposizioni generali sul rito semplificato non derogano alla disciplina speciale che prevede l'inappellabilità del provvedimento conclusivo del procedimento di opposizione al decreto di pagamento.
art. 174 c.p.c.
la sua eventuale inosservanza, quando dipenda da esigenze organizzative interne dell'ufficio, costituisce mera irregolarità priva di autonoma sanzione di nullità.
art. 158 c.p.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte esclude che nella specie vi sia stata una nullità derivante dalla dedotta costituzione invalida del collegio.
art. 161 c.p.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte esclude l'invalidità della sentenza per il dedotto vizio processuale.
art. 112 c.p.c.
la doglianza è respinta perché fondata su un presupposto errato circa la appellabilità della decisione di primo grado.
art. 342 c.p.c.
richiamato insieme alle norme sull'impugnazione; la Corte non ravvisa violazioni idonee a superare l'inappellabilità speciale del rito.
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza; il sindacato di legittimità è ammesso solo se il giudice le pone a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, nei limiti previsti dalla legge.
d.m. n. 55/2014
nella liquidazione delle spese il giudice deve collocarsi tra minimo e massimo dei parametri; la fase istruttoria e/o di trattazione è compensabile unitariamente e può essere liquidata anche senza istruzione probatoria.
art. 96 c.p.c.
poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica le sanzioni pecuniarie previste per la decisione manifestamente infondata/inammissibile secondo il rito accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
la memoria non può introdurre nuovi motivi; nel procedimento accelerato la proposta del consigliere non determina incompatibilità per la partecipazione al collegio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
la proposta formulata dal consigliere non ha natura decisoria e non comporta incompatibilità per la successiva partecipazione al collegio.
art. 189 c.p.c.
richiamato per l'assegnazione dei termini per conclusionali e repliche nel giudizio di appello.
art. 309 c.p.c.
richiamato nello storico del fascicolo per il rinvio dell'udienza.
art. 25, comma 1, Cost.
richiamato solo in via astratta; la Corte osserva che la dedotta violazione costituzionale non può essere fatta valere direttamente come motivo di ricorso per cassazione senza passare dalla norma di legge applicata.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione al decreto di pagamento emesso per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, la disciplina speciale dell'art. 15 d.lgs. n. 150/2011 prevale sulle regole generali del rito semplificato e mantiene l'inappellabilità del provvedimento conclusivo del primo grado.
- La sostituzione del giudice istruttore per ragioni organizzative interne dell'ufficio, in assenza di espressa sanzione di nullità e quando la causa non sia ancora trattenuta in decisione, integra una mera irregolarità non idonea a invalidare gli atti o la sentenza.
- Le violazioni di parametri costituzionali non possono essere denunciate in cassazione in modo meramente astratto, ma devono emergere attraverso la specifica censura della norma di legge applicata e, se del caso, mediante la questione di legittimità costituzionale.
- In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato ai casi di violazione del principio di soccombenza; la compensazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i limiti normativi.
- La censura sulla liquidazione delle spese è ammissibile solo se specifica e analitica; il richiamo generico all'eccessività della liquidazione o alla mancata istruzione probatoria non è sufficiente a fondare il vizio di legittimità.
- Nel sistema dei parametri forensi, la voce relativa alla fase istruttoria e/o di trattazione è unitaria e può essere riconosciuta anche quando non si sia svolta istruzione in senso stretto, purché vi sia stata la trattazione della causa.
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