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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33796/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello del 14/06/2022: censura sull'ammissione e tempestività delle costituzioni di parte civile (Gamba, Pezzoli, Intesa Sanpaolo), sulla qualificazione giuridica delle condotte (richiesta di assoluzione o di riqualificazione in appropriazione indebita per i fatti di cui al capo 1), contestazioni sulle statuizioni di proscioglimento relative ai capi 2 e 3, doglianze sulla qualificazione e sussistenza della truffa (capo 4) e sul trattamento sanzionatorio (aggravanti e dosimetria), nonché eccezioni sulle statuizioni civili (danno patrimoniale e all'immagine e presunta duplicazione di voci risarcitorie). In sostanza la difesa chiedeva annullamento o riforma per errori di diritto, vizio motivazionale e possibile prescrizione o declaratoria di non doversi procedere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto tempestive e regolari le costituzioni di parte civile (anche alla luce della necessità di regolarizzare lo stralcio e la riunione del capo 4), ha confermato che la valutazione probatoria del giudice di merito non è sindacabile in Cassazione con mera rivalutazione dei fatti, ha respinto la tesi del consenso (anche putativo) riguardo alle operazioni contestate ritenute frutto di artifizi e falsificazioni, ha confermato la possibile configurazione della truffa per la falsa rendicontazione che ha determinato la perdita della "chance" di disinvestimento delle vittime e ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante per l'uso di mezzi fraudolenti. Per l'inammissibilità del ricorso è stato condannato il ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese difensive delle parti civili nella somma richiesta (liquidata in euro 6.000 oltre accessori).

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Rimodulazione della procedibilità di taluni reati a querela: la costituzione di parte civile nel processo penale esprime comunque la volontà di querela e può sostituirla ai fini della perseguibilità

  • art. 625 cod. pen. (n. 2) - furto aggravato

    L'aggravante per l'uso di mezzi fraudolenti rileva quando la condotta presenta insidiosità e astuzia idonee a sorprendere il detentore; ritenuta applicabile al caso di falsificazione contabile e artifici usati dal direttore di banca

  • art. 50 cod. pen. (scriminante del consenso)

    La tesi difensiva del consenso o del consenso putativo non è stata ritenuta provata; per i funzionari bancari l'assenza di deleghe formali ostacola l'accoglimento della scriminante

  • art. 59 cod. pen. (scriminante putativa)

    Richiamata dalla difesa ma non condivisa: la convinzione erronea di avere il consenso non era plausibile per un operatore esperto senza deleghe scritte

  • art. 76, 122 cod. proc. pen. (procura speciale)

    La Corte ha ritenuto che le procure e le costituzioni di parte civile fossero valide anche se talune formalità non erano perfette, purché la volontà della parte e la certezza dell'incarico emergessero dagli atti

  • art. 78 cod. proc. pen. (deposito in cancelleria)

    Il deposito in cancelleria è atto materiale cui può provvedere delegato e non richiede necessariamente procura speciale al depositante

  • art. 100 cod. proc. pen. (procura alle liti della parte civile)

    La procura alle liti può essere valida anche se apposta con modalità non strettamente formali purché certa e riferita al processo

  • art. 484 cod. proc. pen. (adempimenti per la costituzione della parte civile)

    Termine entro il quale possono essere compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti: la Corte ha ritenuto che la costituzione fosse tempestiva fino al completamento degli adempimenti

  • art. 491 cod. proc. pen. (apertura dibattimento)

    La Corte ha chiarito che la regolarizzazione delle costituzioni deve considerare i rinvii e gli stralci processuali, quindi la 'prima udienza' utile è quella in cui il processo è stato definitivamente riunito

  • art. 443 cod. proc. pen. (giudizio abbreviato e impugnazioni)

    La limitazione dell'appellabilità nel rito abbreviato non è incostituzionale e non impedisce che l'imputato ricorra in Cassazione contro alcune statuizioni; la Cassazione non ha condiviso la censura sulla non appellabilità delle pronunce di proscioglimento

  • art. 580 cod. proc. pen. (inammissibilità di talune impugnazioni)

    Richiamato nei motivi relativi all'appellabilità delle statuizioni di primo grado ma non ritenuto applicabile per escludere il sindacato complessivo nella fattispecie

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna per inammissibilità)

    Disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 2059 cod. civ. (risarcimento dei danni nel processo penale a favore della parte civile)

    Le parti civili possono ottenere in sede penale la liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali risultanti dall'accertamento dei reati

  • art. 1227 cod. civ. e art. 2056 cod. civ. (diligenza del creditore e compensatio lucri cum damno)

    Richiamate dalla difesa per ridurre o escludere il risarcimento a carico delle banche; la Corte ha ritenuto generiche le censure e ha confermato le statuizioni civili

  • art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    Richiamato nelle doglianze sulla dosimetria: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle aggravanti e delle attenuanti fatta dal giudice di merito

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile nel processo penale esprime la volontà di querela e può essere considerata valida anche dopo modifiche normative sulla procedibilità, purché emergano chiaramente volontà e procura; i termini vanno valutati rispetto alla regolarizzazione processuale (art.484 c.p.p.) e agli stralci/riunioni.
  • In Cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio di merito con una semplice rivalutazione delle prove: i vizi devono essere di diritto o motivazionali gravi (contraddittorietà, manifesta illogicità, carenza), non mera dissociazione probatoria.
  • Per i funzionari bancari senza deleghe formali, le condotte di sottrazione di somme dai conti correnti sono più facilmente qualificate come furto (anche aggravato dall'uso di mezzi fraudolenti) piuttosto che appropriazione indebita.
  • La truffa si può integrare anche quando la vittima, indotta in errore, ometta atti dispositivi (perdita della "chance" di evitare danni): il danno può essere sia diretto sia consistito nella perdita di opportunità economiche.
  • La tesi del consenso putativo richiede elementi probatori solidi; per operatori professionali (es. direttori di banca) la plausibilità di tale convinzione è rigorosamente scrutinata.
  • Le formalità sulle procure e sul deposito di atti processuali sono interpretate con principio di conservazione: vizi formali non invalidano automaticamente la costituzione se la volontà della parte e il mandato sono ricostruibili dagli atti.
  • In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di spese, al versamento alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili: rischio concreto da valutare prima di impugnare.

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