Cassazione Penale, Sentenza n. 33796/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello del 14/06/2022: censura sull'ammissione e tempestività delle costituzioni di parte civile (Gamba, Pezzoli, Intesa Sanpaolo), sulla qualificazione giuridica delle condotte (richiesta di assoluzione o di riqualificazione in appropriazione indebita per i fatti di cui al capo 1), contestazioni sulle statuizioni di proscioglimento relative ai capi 2 e 3, doglianze sulla qualificazione e sussistenza della truffa (capo 4) e sul trattamento sanzionatorio (aggravanti e dosimetria), nonché eccezioni sulle statuizioni civili (danno patrimoniale e all'immagine e presunta duplicazione di voci risarcitorie). In sostanza la difesa chiedeva annullamento o riforma per errori di diritto, vizio motivazionale e possibile prescrizione o declaratoria di non doversi procedere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto tempestive e regolari le costituzioni di parte civile (anche alla luce della necessità di regolarizzare lo stralcio e la riunione del capo 4), ha confermato che la valutazione probatoria del giudice di merito non è sindacabile in Cassazione con mera rivalutazione dei fatti, ha respinto la tesi del consenso (anche putativo) riguardo alle operazioni contestate ritenute frutto di artifizi e falsificazioni, ha confermato la possibile configurazione della truffa per la falsa rendicontazione che ha determinato la perdita della "chance" di disinvestimento delle vittime e ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante per l'uso di mezzi fraudolenti. Per l'inammissibilità del ricorso è stato condannato il ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese difensive delle parti civili nella somma richiesta (liquidata in euro 6.000 oltre accessori).
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Rimodulazione della procedibilità di taluni reati a querela: la costituzione di parte civile nel processo penale esprime comunque la volontà di querela e può sostituirla ai fini della perseguibilità
art. 625 cod. pen. (n. 2) - furto aggravato
L'aggravante per l'uso di mezzi fraudolenti rileva quando la condotta presenta insidiosità e astuzia idonee a sorprendere il detentore; ritenuta applicabile al caso di falsificazione contabile e artifici usati dal direttore di banca
art. 50 cod. pen. (scriminante del consenso)
La tesi difensiva del consenso o del consenso putativo non è stata ritenuta provata; per i funzionari bancari l'assenza di deleghe formali ostacola l'accoglimento della scriminante
art. 59 cod. pen. (scriminante putativa)
Richiamata dalla difesa ma non condivisa: la convinzione erronea di avere il consenso non era plausibile per un operatore esperto senza deleghe scritte
art. 76, 122 cod. proc. pen. (procura speciale)
La Corte ha ritenuto che le procure e le costituzioni di parte civile fossero valide anche se talune formalità non erano perfette, purché la volontà della parte e la certezza dell'incarico emergessero dagli atti
art. 78 cod. proc. pen. (deposito in cancelleria)
Il deposito in cancelleria è atto materiale cui può provvedere delegato e non richiede necessariamente procura speciale al depositante
art. 100 cod. proc. pen. (procura alle liti della parte civile)
La procura alle liti può essere valida anche se apposta con modalità non strettamente formali purché certa e riferita al processo
art. 484 cod. proc. pen. (adempimenti per la costituzione della parte civile)
Termine entro il quale possono essere compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti: la Corte ha ritenuto che la costituzione fosse tempestiva fino al completamento degli adempimenti
art. 491 cod. proc. pen. (apertura dibattimento)
La Corte ha chiarito che la regolarizzazione delle costituzioni deve considerare i rinvii e gli stralci processuali, quindi la 'prima udienza' utile è quella in cui il processo è stato definitivamente riunito
art. 443 cod. proc. pen. (giudizio abbreviato e impugnazioni)
La limitazione dell'appellabilità nel rito abbreviato non è incostituzionale e non impedisce che l'imputato ricorra in Cassazione contro alcune statuizioni; la Cassazione non ha condiviso la censura sulla non appellabilità delle pronunce di proscioglimento
art. 580 cod. proc. pen. (inammissibilità di talune impugnazioni)
Richiamato nei motivi relativi all'appellabilità delle statuizioni di primo grado ma non ritenuto applicabile per escludere il sindacato complessivo nella fattispecie
art. 616 cod. proc. pen. (condanna per inammissibilità)
Disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per l'inammissibilità del ricorso
art. 2059 cod. civ. (risarcimento dei danni nel processo penale a favore della parte civile)
Le parti civili possono ottenere in sede penale la liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali risultanti dall'accertamento dei reati
art. 1227 cod. civ. e art. 2056 cod. civ. (diligenza del creditore e compensatio lucri cum damno)
Richiamate dalla difesa per ridurre o escludere il risarcimento a carico delle banche; la Corte ha ritenuto generiche le censure e ha confermato le statuizioni civili
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiamato nelle doglianze sulla dosimetria: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle aggravanti e delle attenuanti fatta dal giudice di merito
Massime di principio
- La costituzione di parte civile nel processo penale esprime la volontà di querela e può essere considerata valida anche dopo modifiche normative sulla procedibilità, purché emergano chiaramente volontà e procura; i termini vanno valutati rispetto alla regolarizzazione processuale (art.484 c.p.p.) e agli stralci/riunioni.
- In Cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio di merito con una semplice rivalutazione delle prove: i vizi devono essere di diritto o motivazionali gravi (contraddittorietà, manifesta illogicità, carenza), non mera dissociazione probatoria.
- Per i funzionari bancari senza deleghe formali, le condotte di sottrazione di somme dai conti correnti sono più facilmente qualificate come furto (anche aggravato dall'uso di mezzi fraudolenti) piuttosto che appropriazione indebita.
- La truffa si può integrare anche quando la vittima, indotta in errore, ometta atti dispositivi (perdita della "chance" di evitare danni): il danno può essere sia diretto sia consistito nella perdita di opportunità economiche.
- La tesi del consenso putativo richiede elementi probatori solidi; per operatori professionali (es. direttori di banca) la plausibilità di tale convinzione è rigorosamente scrutinata.
- Le formalità sulle procure e sul deposito di atti processuali sono interpretate con principio di conservazione: vizi formali non invalidano automaticamente la costituzione se la volontà della parte e il mandato sono ricostruibili dagli atti.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di spese, al versamento alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili: rischio concreto da valutare prima di impugnare.
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