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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49992/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 494 e 640 c.p., deducendo che la Corte di appello aveva correttamente rimesso in termini l'imputato ai sensi dell'art. 175 c.p.p. ma aveva poi computato, ai fini della prescrizione, la sospensione prevista dall'art. 175, comma 8 c.p.p. Di conseguenza il difensore ha censurato l'applicazione di tale disposizione ritenendola illogica e incompatibile con la ratio della prescrizione (allungamento indefinito del termine per un periodo non imputabile alla colpa dell'imputato), invocando altresì la disciplina della sospensione per assenza incolpevole prevista dall'art. 159 c.p.p. e prospettando profili di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la previsione dell'art. 175, comma 8, c.p.p. (testualmente citata nel provvedimento) e la giurisprudenza di legittimità che qualifica la 'sterilizzazione' del tempo intercorrente tra la notifica della sentenza contumaciale e la notifica dell'ordinanza di rimessione in termini come una forma di interruzione della prescrizione non assoggettabile al limite massimo previsto dall'art. 161, comma 2. Ha altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, qualificando la clausola come salvaguardia dell'istituto della restituzione in termini. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 comma 8 c.p.p.

    Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione

    La Corte interpreta tale disposizione come una 'sterilizzazione' del tempo intercorrente, qualificabile come interruzione della prescrizione; tale effetto non è soggetto al limite massimo di cui all'art. 161, comma 2.

  • art. 159 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente (sospensione della prescrizione per assenza incolpevole), ma la Corte non ha ritenuto che l'ipotesi della rimessione in termini sia assimilabile, nei suoi effetti, alla sospensione prevista per l'assenza incolpevole.

  • art. 160 cod. pen. e art. 161 comma 2 cod. pen.

    La Corte ha precisato che il limite massimo di cui all'art. 161, comma 2 (termine massimo di prescrizione dopo interruzione) si riferisce ai soli casi di interruzione tassativamente previsti dall'art. 160 cod. pen.; l'effetto di sterilizzazione previsto dall'art. 175, comma 8 c.p.p. non rientra in tali ipotesi e quindi non è assoggettato al citato limite.

Massime di principio

  • La rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. produce, ai fini della prescrizione, la 'sterilizzazione' del periodo tra la notifica della sentenza contumaciale e la notifica dell'ordinanza che concede la rimessione: tale periodo non è computato e ha effetto interruttivo.
  • Le eccezioni fondate sul confronto con la sospensione della prescrizione per assenza incolpevole (art. 159 c.p.p.) difficilmente prevalgono in sede di legittimità quando sia applicata la disciplina prevista dall'art. 175, comma 8; i due istituti non sono ritenuti assimilabili nei loro effetti prescrizionali.
  • Le doglianze di incostituzionalità relative all'art. 175, comma 8, invocate per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e del principio della ragionevole durata del processo, sono state ripetutamente ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza di legittimità, che considera la norma una clausola di salvaguardia dell'istituto della rimessione in termini.
  • In concreto, il difensore che intenda contestare il conteggio della prescrizione in casi di sentenza contumaciale e successiva rimessione in termini deve documentare specifici profili di illegittimità applicativa o di fatto (es. irregolarità nelle notifiche), poiché la giurisprudenza tende a ritenere legittimo l'effetto sterilizzante previsto dall'art. 175, comma 8.
  • Chi si trovi nella situazione del contumace rimesso in termini dovrebbe porre attenzione a tempestive iniziative difensive e alla regolarità delle notifiche per evitare che periodi lunghi intercorrenti siano considerati 'sterilizzati' con conseguente prolungamento del termine prescrizionale.

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