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Sentenza

Sentenza del 12/10/2016 n. 7778 - Comm. Trib. Prov. Milano

Monitoraggio fiscale - Omessa compilazione quadro RW - Violazione di natura formale - Illegittimità dell'applicazione di sanzioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata compilazione del quadro RW non è stata ritenuta sanzionabile nel caso concreto. Poiché l'immobile estero era stato dichiarato tra i redditi diversi, la violazione è stata qualificata come meramente formale: non aveva arrecato pregiudizio all'attività di controllo e non aveva inciso sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo. Di conseguenza, l'applicazione delle sanzioni è stata considerata illegittima.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione delle sanzioni per omessa compilazione del quadro RW in relazione a un immobile estero. Il contribuente sosteneva che l'omissione fosse meramente formale, poiché l'immobile era stato comunque indicato nella dichiarazione dei redditi tra i redditi diversi. Tale indicazione avrebbe consentito all'Amministrazione di conoscere l'esistenza e la rilevanza fiscale dell'immobile, senza pregiudicare i controlli né determinare un'omissione d'imposta.

Norme richiamate

  • Art. 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167

    La disposizione disciplina gli obblighi di monitoraggio fiscale, compresa l'indicazione nella dichiarazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero. Nel caso esaminato, l'obbligo non è stato interpretato in modo da giustificare una sanzione quando l'attività estera era comunque emersa dalla dichiarazione.

  • Art. 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

    La norma esclude la punibilità delle violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle funzioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. È stata applicata per qualificare l'omessa compilazione del quadro RW come violazione meramente formale.

Massime di principio

  • L'omessa compilazione del quadro RW non comporta automaticamente l'applicazione della sanzione se l'attività estera è stata comunque indicata in altra parte della dichiarazione e l'Amministrazione dispone di informazioni sufficienti per effettuare i controlli.
  • Per escludere la sanzionabilità, la violazione deve essere realmente formale: non deve ostacolare i controlli, né incidere sulla base imponibile, sull'imposta dovuta o sul pagamento del tributo.
  • L'indicazione dell'immobile tra i redditi diversi può assumere rilievo per dimostrare che il bene era già stato portato a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, ma la valutazione dipende dalla completezza e dalla precisione delle informazioni fornite.
  • La mera qualificazione dell'omissione come errore formale non è sufficiente: occorre verificare concretamente se l'omissione abbia prodotto un rischio di evasione o abbia impedito il corretto monitoraggio fiscale.
  • La regola non esclude in generale gli obblighi di compilazione del quadro RW; indica piuttosto che, in assenza di un concreto pregiudizio fiscale o di controllo, può operare la non punibilità prevista per le violazioni meramente formali.

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