Cassazione Penale, Sentenza n. 1777/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. basata su intercettazioni ambientali provenienti dal carcere e contestazione della valutazione probatoria: il ricorrente sosteneva che dalle conversazioni non emergessero compiti organizzativi o veicolazione di ordini del fratello detenuto, ma solo rapporti di parentela; contestava altresì la mancata concessione piena delle circostanze attenuanti generiche (per età, stato di salute e modalità della condotta).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del merito da parte della Corte d'appello, che aveva tratto la responsabilità dal contenuto delle intercettazioni (ruolo di raccordo del ricorrente con il fratello detenuto, veicolazione di bigliettini, riscossione/cambio di assegni legati ad attività estorsive, 'imbasciate' verso soggetti vicini al sodalizio, partecipazioni e rapporti con soggetti di caratura camorristica). Sul punto delle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto la questione preclusa perché già decisa nel precedente giudizio di appello e non dedotta nel primo ricorso per cassazione. Conseguenze processuali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; rigettata la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Applicato per configurare l'associazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto che dalle intercettazioni emerga la partecipazione del ricorrente al sodalizio capeggiato dal fratello detenuto, con funzioni di raccordo, veicolazione di ordini e gestione di proventi illeciti.
Principio di diritto giurisprudenziale sulla valutazione delle intercettazioni (Cassazione)
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013 (citati in motivazione)
L'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni intercettate è questione di fatto riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità salvo che la motivazione contraddica le regole della logica o le massime di esperienza. La Corte di cassazione verifica quindi la correttezza logico-ricostruttiva, non offre una riconsiderazione meramente alternativa delle stesse risultanze.
Massime di principio
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione del giudice di merito è illogica o manifestamente contrastante con le massime di esperienza.
- Se la sentenza di merito è congruamente motivata e vi è conformità tra primo grado e appello, il sindacato di legittimità è fortemente limitato e difficilmente porta a riforme della decisione.
- Le conversazioni familiari intercettate non escludono automaticamente responsabilità se dal contesto emerge uno scopo associativo o l'esecuzione di direttive criminali; il contesto e le condotte collaterali (es. ricezione/trasmissione di bigliettini, riscossione di proventi) sono decisivi.
- Questioni già decise e non dedotte nei precedenti ricorsi per cassazione possono essere ritenute precluse o inammissibili in un successivo ricorso.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese processuali e, in casi rilevanti, il pagamento di somme a titolo di ammenda alla Cassa delle Ammende.
- Quando la parte civile deposita memorie non pertinenti alle censure effettivamente proposte in ricorso, la richiesta di liquidazione delle spese a suo favore può essere rigettata.
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