Sentenza n. 113/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Crotone, n.-OMISSIS- del 10 novembre 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Crotone che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento dell’assegno una tantum previsto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 210/1992, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (erede beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, in qualità di erede, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Crotone, notificata al Ministero della Salute il 23 maggio 2024 e divenuta definitiva il 9 dicembre 2024. La pronuncia civile aveva accertato il diritto del dante causa all’assegno una tantum previsto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 210/1992 e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica senza che l’amministrazione avesse adempiuto, il ricorrente ha domandato l’esecuzione coattiva del giudicato, la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando la definitività della sentenza civile, la sua notificazione all’amministrazione, il decorso del termine di moratoria e il perdurante inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero della Salute di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Ha ritenuto ammissibile la penalità di mora anche nell’ottemperanza a una condanna pecuniaria e l’ha determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti in forza della sentenza civile, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del commissario ad acta. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta un dirigente individuato dal competente Dipartimento del Ministero della Salute, con termine di sessanta giorni dall’ulteriore comunicazione dell’inadempimento. Ha posto a carico dell’amministrazione le spese dell’eventuale attività commissariale e le spese del giudizio, liquidate in euro 2.852,00 oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto ne ricorrevano i presupposti per il mancato pagamento della somma dovuta dall’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e attribuisce al giudice il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e adottare misure sostitutive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di disporre, anche nell’ottemperanza relativa a condanne al pagamento di somme di denaro, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione.
art. 2, comma 3, legge n. 210/1992
Costituisce la base normativa dell’assegno una tantum riconosciuto dalla sentenza civile posta in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola secondo cui i compensi del commissario ad acta gravano sull’amministrazione e rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne amministrative al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Ha introdotto nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disposizione relativa ai compensi del commissario ad acta, applicata analogicamente dal giudice.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile contro l’amministrazione che non esegua una sentenza definitiva del giudice ordinario recante una condanna al pagamento di somme di denaro, una volta notificata la pronuncia e decorso il termine di moratoria previsto dalla legge.
- Nell’ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria può essere applicata la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; essa può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo e si aggiunge agli interessi legali dovuti in forza del titolo esecutivo.
- La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine giudiziale di pagamento e prosegue fino all’adempimento spontaneo dell’amministrazione oppure, in caso di ulteriore inerzia, fino all’insediamento del commissario ad acta.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell’attività commissariale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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