Sentenza n. 349/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento della Variante al Piano del Governo del Territorio del Comune di Ponte di Legno, definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 10 gennaio 2020, sul BURL in data 15 luglio 2020 (doc. A), e adottata con deliberazione Consiglio Comunale di Ponte di Legno in data 25 luglio 2019 n. 30 (doc. B);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della ritualità dell’atto di rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulla legittimità della variante o sul merito delle censure, poiché il giudizio si è concluso per rinuncia. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
Atto impugnato: Variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Ponte di Legno, adottata con deliberazione consiliare n. 30 del 25 luglio 2019 e approvata definitivamente con deliberazione consiliare n. 1 del 10 gennaio 2020, nella parte relativa al vincolo alberghiero
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di immobili presso il Passo del Tonale e titolare dell’Hotel Dolomiti, ha impugnato la variante generale al PGT del Comune di Ponte di Legno, deducendo l’illegittima conferma, nell’ambito della disciplina degli ambiti urbani a destinazione turistico-ricettiva, del vincolo alberghiero di carattere perpetuo già previsto dal PGT del 2015. Il testo non specifica ulteriori articolazioni dei motivi di illegittimità. Nel corso del giudizio il Comune ha avviato il procedimento per una nuova variante al PGT e, a seguito di interlocuzioni con la società, ha manifestato l’intenzione di recepire nel progetto di variante le osservazioni della ricorrente. Ritenendo satisfattivo il contenuto del progetto di variante in corso di adozione e considerata altamente probabile la sua approvazione definitiva, la società ha rinunciato al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ove rituale, consente la definizione del giudizio secondo le forme previste dal codice del processo amministrativo.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
dichiara estinto il giudizio
La dichiarazione di estinzione costituisce la conseguenza processuale della rituale rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rituale rinuncia al ricorso amministrativo comporta la definizione del giudizio mediante dichiarazione di estinzione, senza esame del merito delle censure dedotte.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia e l’amministrazione intimata non si è costituita, il giudice può disporre nulla sulle spese di lite.
Come è indicizzato
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