Sentenza n. 1037/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana n. 1184/2022 e, in primo grado, ordinanze comunali di rimessione in pristino e demolizione relative al cambio di destinazione d’uso di un immobile da magazzino a residenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato l’ordinanza comunale n. 746/2015, con cui era stata disposta la rimessione in pristino della destinazione legittima di un immobile, nonché la successiva ordinanza n. 137/2021, avente a oggetto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. L’intervento consisteva nel cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale, con realizzazione di soppalco, bagno e ripostiglio, in asserita difformità rispetto a precedenti DIA, SCIA e CILA. La società deduceva, in primo grado, lesione del contraddittorio per il mancato tempestivo accesso ai rapporti dei sopralluoghi, carenza di prova della destinazione abitativa e indeterminatezza degli interventi da eseguire. Sosteneva inoltre che il pagamento di una sanzione pecuniaria irrogata nel 2018 avesse sanato le difformità contestate e lamentava difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, violazione del principio di proporzionalità e del ne bis in idem. In appello contestava anche la dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, sostenendo di conservare interesse all’impugnazione dell’ordinanza del 2015 quale atto presupposto dell’ordinanza del 2021.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello limitatamente alla dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione dell’ordinanza n. 746/2015. Ha ritenuto che l’interesse a impugnare tale atto permanesse, poiché l’ordinanza del 2021 ne presupponeva la legittimità. Il Collegio ha quindi esaminato nel merito anche l’impugnazione dell’ordinanza del 2015, senza rinvio al TAR, non ravvisando i radicali vizi della sentenza di primo grado che avrebbero imposto l’applicazione dell’art. 105 c.p.a. Nel merito, ha tuttavia respinto il ricorso e i motivi aggiunti. È risultata decisiva la natura sostanziale dell’abuso: l’immobile era chiaramente adibito a uso residenziale, ma non rispettava i requisiti minimi di aerazione e illuminazione, altezza e dimensionamento dell’unità abitativa, essendo inferiore a 50 mq di SUL. Tali carenze rendevano illegittimo l’uso residenziale indipendentemente dalla qualificazione urbanistica dell’area e non erano sanabili mediante il pagamento della sanzione pecuniaria, riferita alle opere minori e non al cambio di destinazione d’uso. Le censure procedimentali sono state respinte perché la società aveva comunque avuto conoscenza degli esiti dei sopralluoghi; la destinazione abitativa risultava evidente e gli atti indicavano puntualmente gli interventi da eseguire. È stata ritenuta legittima la demolizione delle opere abusive e il ripristino della precedente destinazione direzionale comprensiva delle attività private di servizio, con rimozione del soppalco e dei locali accessori. La società appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 101 c.p.a.
Consente la riproposizione in appello dei motivi non esaminati o assorbiti; nel caso concreto la società ha riproposto le censure formulate in primo grado.
art. 105 c.p.a.
Il rinvio al giudice di primo grado è riservato ai radicali vizi della sentenza; il Consiglio di Stato ha ritenuto tali vizi insussistenti e ha deciso direttamente la controversia.
art. 64 c.p.a.
È richiamato in relazione al difetto di istruttoria e all’accertamento dei fatti, ma il Collegio ha ritenuto adeguatamente provata la destinazione residenziale e le caratteristiche non conformi dell’immobile.
art. 200, comma 3, l.r. Toscana 65/2014
Costituisce la base normativa dell’ordinanza di rimessione in pristino del 2015, ritenuta fondata in relazione al mancato ripristino della destinazione legittima.
art. 202, comma 1, lett. b), n. 1, l.r. Toscana 65/2014
Il pagamento della sanzione pecuniaria non ha avuto efficacia sanante rispetto alle difformità sostanziali concernenti salubrità, aerazione, illuminazione, altezza e destinazione residenziale dell’immobile.
art. 33, comma 1, d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa richiamata nell’ordinanza di demolizione e ripristino del 2021, ritenuta legittima per le opere abusive e il cambio di destinazione d’uso non sanato.
art. 19 NTA del Regolamento Urbanistico
È utilizzato per individuare la destinazione d’uso legittima da ripristinare, riconducibile alla destinazione direzionale comprensiva delle attività private di servizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell’epigrafe in relazione alla trattazione dell’appello in udienza straordinaria.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un nuovo provvedimento repressivo non determina l’improcedibilità dell’impugnazione dell’atto precedente quando il nuovo provvedimento presuppone la legittimità dell’atto anteriore e permane quindi un interesse concreto alla sua eliminazione.
- Il giudice d’appello può decidere direttamente nel merito anche la questione non esaminata correttamente dal primo giudice, senza rinvio al TAR, quando la sentenza impugnata non presenta i radicali vizi che impongono la rimessione ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
- Il pagamento di una sanzione pecuniaria riferita a opere minori non sana un cambio di destinazione d’uso abusivo né difformità sostanziali riguardanti i requisiti minimi di abitabilità, salubrità, aerazione, illuminazione, altezza e dimensionamento dei locali.
- La mancanza dei requisiti minimi di abitabilità rende sostanzialmente illegittima la destinazione residenziale dell’immobile e giustifica il ripristino della destinazione d’uso legittima, indipendentemente dalla qualificazione urbanistica dell’area.
- Non sussiste una lesione del contraddittorio quando il privato abbia comunque avuto conoscenza degli esiti dei sopralluoghi amministrativi e abbia potuto contestarli nel giudizio; l’atto repressivo è sufficientemente determinato se individua le opere da rimuovere e la destinazione d’uso da ripristinare.
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