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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4927/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Genova del 08/07/2021 denunciando: 1) per Guastamacchia, carenza di prova e vizio di motivazione sulla qualificazione dell'operato come associazione dedita al narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990), sulla sussistenza dei reati di detenzione e traffico di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990), sulla configurabilità dell'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) e sull'aggravante per ingente quantità (art. 80 DPR 309/1990); si contestava in particolare l'erronea lettura delle intercettazioni e l'assenza dei requisiti di organicità, stabilità e programmazione del vincolo associativo. 2) per Masotina, censura della determinazione della pena-base (eccessività) e mancata considerazione della minore gravità della sostanza (hashish) e della rilevanza del ruolo; 3) per Ilio, eccessività della pena senza tener conto delle ammissioni e delle condizioni personali e familiari. In generale si denunciavano violazioni di norme procedurali e difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi manifestamente infondati e li ha rigettati. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata, logica e congrua sia in ordine all'esistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico e alla partecipazione dei singoli imputati (pp. 49-65 della sentenza impugnata), sia circa i reati-merce (pp. 7-44) e l'autoriciclaggio (pp. 44-46). Ha inoltre respinto le censure sul mancato sequestro della sostanza o sulla valutazione delle intercettazioni, richiamando il principio per cui l'interpretazione di linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito. Quanto alle doglianze sul trattamento sanzionatorio (Masotina e Ilio), la Cassazione ha ritenuto non viziata la determinazione della pena, condividendo la valutazione del ruolo e delle responsabilità del singolo e la correttezza del percorso motivazionale della Corte territoriale. Sono confermate le condanne e le determinazioni sanzionatorie così come rideterminate in appello (con le modifiche già operate dalla Corte d'appello, quali la disapplicazione della recidiva per Guastamacchia e l'esclusione della recidiva per Masotina). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 74

    Disciplina il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi di organizzazione, stabilità e programma criminoso nonostante le doglianze sulla occasionalità degli episodi

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 73

    Prevede le fattispecie di detenzione e traffico di stupefacenti; la valutazione della prova circa i singoli episodi di detenzione e cessione è rimessa al giudice di merito e, nel caso, è stata ritenuta adeguata

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 80, comma 2

    Aggravante per l'ingente quantità di sostanza: la Corte ha ammesso la valutazione indiziaria e le prese di posizione ricostruttive della quantità anche in assenza del sequestro diretto, se adeguatamente motivate

  • Codice penale - art. 648-ter.1

    Autoriciclaggio: richiede ostacolo all'identificazione della provenienza illecita del denaro; la Corte territoriale ha ritenuto dimostrati ostacoli in base al contesto probatorio

  • Codice di procedura penale - art. 192

    Regole sulla valutazione delle prove; la Corte di legittimità conferma che l'asserita inosservanza della normativa probatoria non è sindacabile in cassazione se non rientra tra le nullità o cause tipizzate dall'art. 606 c.p.p.

  • Costituzione - art. 111

    Diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sia stato violato, dato che il giudizio di merito ha fornito adeguata motivazione

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. c)

    Elenca i motivi rilevanti per il ricorso per cassazione; la sentenza richiama il principio che censure meramente sulla valutazione della prova non sono ammissibili se non previste tra i motivi di cui all'art. 606

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Prevede le spese e le sanzioni in caso di rigetto dei ricorsi in cassazione; la Corte ha irrogato spese e sanzione pecuniaria per i ricorrenti

Massime di principio

  • Le censure che si limitano a riproporre in cassazione argomentazioni già svolte in appello e rigettate sono spesso giudicate inammissibili o manifestamente infondate: la cassazione richiede un'effettiva critica giuridica e non una reiterazione di valutazioni di fatto
  • La qualificazione della condotta come associazione per delinquere richiede valutazione degli elementi di organicità, stabilità, programmazione e "affectio societatis"; se il giudice di merito motiva adeguatamente il trasformarsi di più condotte in un progetto unitario, tale valutazione è poco sindacabile in cassazione
  • Le intercettazioni e l'interpretazione di linguaggio criptico costituiscono valutazione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo l'illogicità manifesta o la carenza totale di motivazione
  • L'assenza di sequestro o di prova diretta della quantità di droga non esclude automaticamente il riconoscimento dell'aggravante per ingente quantità se esistono elementi indiziari, modalità operative e riscontri che consentono una valutazione congrua della quantità
  • Le doglianze sulla determinazione della pena devono evidenziare errori di diritto o macroscopiche contraddizioni nella motivazione e non la mera discrepanza valutativa: il punto di partenza è sempre la ricostruzione del ruolo e della responsabilità del singolo all'interno del fatto
  • Le violazioni di norme probatorie (es. art. 192 c.p.p.) hanno rilevanza in cassazione solo se la loro inosservanza determina una causa di nullità o è espressamente richiamata tra i motivi contemplati dall'art. 606 c.p.p.

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