Cassazione Penale, Sentenza n. 7230/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari: la difesa censura la decisione per violazione di legge processuale e manifesta illogicità della motivazione. Si contesta che il pericolo di fuga sia stato fondato sul fatto della residenza all'estero senza elementi concreti che ne evidenzino la volontà di sottrarsi alla giustizia; si obietta altresì l'uso della condotta post-fatto e l'affermazione che l'indagato "non ha maturato una reale resipiscenza" come priva di riscontro probatorio. Viene richiamato l'art. 299 cod. proc. pen. (istanza difensiva) e si deduce violazione di principi relativi all'utilizzo delle dichiarazioni rese in sede di convalida (art. 274 cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. La Cassazione ritiene inammissibili o infondate le censure: il sindacato di legittimità è limitato e non può riaprire la valutazione di merito sui fatti; il motivo non ha contestato compiutamente tutte le argomentazioni del provvedimento impugnato. Il Tribunale aveva adeguatamente motivato il pericolo di fuga sulla base di molteplici elementi concreti (gravità indiziaria per omicidio stradale aggravato, dinamica dell'incidente riconducibile a velocità elevata e sorpassi pericolosi, allontanamento dal luogo non comprovato, elementi di occultamento/evitamento quali l'uso di altro veicolo, ritrovamento grazie a geolocalizzazione del telefono della vittima, residenza stabile all'estero e assenza di legami col territorio, condotta processuale ritenuta inaffidabile). La decisione è stata considerata logicamente e congruamente motivata; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
art. 589 bis, commi 1 e 3
Norma che inquadra il reato di omicidio stradale (con le aggravanti indicate) ed è stata utilizzata per qualificare la gravità dei fatti, elemento rilevante ai fini della valutazione delle esigenze cautelari
art. 589-ter c.p.
Norma collegata alle conseguenze lesive e all'articolazione delle fattispecie stradali contestate; serve a delineare il quadro di responsabilità e la gravità indiziaria
artt. 141 e 142 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
violazione degli artt.141 e 142 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norme del codice della strada la cui violazione è stata ritenuta causa dell'evento mortale e pertanto utili a corroborare la gravità dei fatti e le esigenze cautelari
art. 299 cod. proc. pen.
istanza ex art. 299 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dalla difesa per la richiesta di revoca/sostituzione della misura; citata come atto con cui il ricorrente aveva prospettato i motivi per la revoca (residenza all'estero, rischio perdita permesso di soggiorno)
art. 274 cod. proc. pen.
principi dettati dall'art.274 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese all'atto della convalida del fermo; la Corte ritiene legittimo tener conto della condotta e delle dichiarazioni dell'indagato nella valutazione prognostica del pericolo di fuga
artt. 581 e 5)1 cod. proc. pen.
a pena di inammissibilità (artt. 581 e 5)1 cod.proc.pen.)
Richiamo normativo - come riportato nel provvedimento - alla formalità e precisione richiesta nel ricorso per cassazione (esigenza di motivazione specifica e confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato); la Corte osserva che il ricorso non ha compiutamente adempiuto a tali requisiti
art. 616 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norma che autorizza la condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica di violazioni di legge e di manifesta illogicità della motivazione: non è possibile riaprire la valutazione dei fatti di merito.
- Un ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e puntuale rispetto alle ragioni del provvedimento impugnato; la mancata contestazione organica delle argomentazioni di merito può determinare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
- Il pericolo di fuga non può essere desunto esclusivamente dalla sola condizione di straniero o dalla residenza all'estero, ma la residenza estera costituisce un elemento rilevante se integrato da altri indici concreti (assenza di legami col territorio, rischio perdita del permesso di soggiorno, comportamenti volti a eludere l'identificazione).
- Comportamenti concreti posti in essere al momento del fatto o successivamente (allontanamento non documentato dal luogo, tentativi di occultamento/evitamento, uso di altro veicolo, possesso di oggetti della vittima, geolocalizzazioni che indicano movimenti volti a evitare la identificazione) possono legittimamente corroborare il giudizio prognostico sul pericolo di fuga.
- La condotta processuale dell'indagato (atteggiamento, dichiarazioni, affidabilità) può essere considerata dal giudice ai fini della scelta della misura cautelare e della sussistenza del pericolo di fuga.
- La nozione di manifesta illogicità della motivazione è di soglia elevata: solo incongruenze macroscopiche e palese carenza logica consentono l'intervento della Corte di legittimità; minime difformità o argomentazioni difensive non confutate non implicano automaticamente l'illegittimità del provvedimento.
- In presenza di rigetto del ricorso, la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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