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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22147/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La lite riguarda la proprietà di un appartamento al secondo piano di un fabbricato sito in Nuoro. Gli attori originari, eredi di un figlio dei proprietari originari, hanno agito in rivendica sostenendo che l’immobile fosse rimasto nel patrimonio dei loro danti causa e fosse stato oggetto di una scrittura privata del 1982, da interpretare come trasferimento almeno del diritto sull’area soprastante o comunque utile a fondare la loro pretesa. I convenuti, che occupavano e utilizzavano l’appartamento, hanno resistito proponendo domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale ha rigettato entrambe le domande, escludendo che la scrittura del 1982 avesse trasferito la proprietà del secondo piano e negando l’usucapione per ritenuta tolleranza familiare. In appello i convenuti hanno insistito sulla domanda di usucapione, che la Corte territoriale ha accolto, ritenendo provata una possessio uti dominus esercitata sin dagli anni '70 sulla base di vari elementi: materiale edificazione dell’unità abitativa, destinazione a residenza familiare, pagamento esclusivo degli oneri fiscali, mancata inclusione del bene nella denuncia di successione. Contro tale decisione gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) tardività dell’appello per asserita nullità/inefficacia della notifica PEC e quindi formazione del giudicato; 2) violazione delle norme sull’usucapione, sulla prova e sulla motivazione, sostenendo che gli indizi valorizzati dalla Corte d’appello sarebbero compatibili con la mera tolleranza in ambito familiare e che non vi sarebbe prova del ventennio; 3) violazione del litisconsorzio necessario e del giudicato interno per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un altro coerede, che secondo i ricorrenti era necessario litisconsorte. I controricorrenti hanno resistito sostenendo la tempestività dell’appello, la sanatoria della notifica nulla per raggiungimento dello scopo e la correttezza dell’accertamento di usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestivo l’appello perché la notifica eseguita via PEC il 12 ottobre 2019, pur viziata per mancanza della data d’udienza, era nulla e non inesistente; la nullità è stata sanata con effetto ex tunc dalla costituzione in giudizio dei destinatari, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. Ha poi escluso ogni vizio nella motivazione della Corte d’appello, rilevando che le doglianze dei ricorrenti miravano solo a una diversa lettura delle prove, mentre il giudice di merito aveva logicamente valorizzato elementi convergenti e incompatibili con una mera tolleranza familiare, idonei a dimostrare il possesso uti dominus e l’interversione del possesso. Infine, ha respinto la censura sul litisconsorzio necessario, osservando che, anche a prescindere dai presupposti per la rimessione al primo giudice, gli stessi ricorrenti avevano contestato in appello l’integrazione del contraddittorio; ha inoltre ritenuto praticabile, per l’eventuale terzo pretermesso, l’opposizione di terzo. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per la dedotta tardività dell'appello e il termine lungo per impugnare

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle censure sull'ammissibilità dell'appello

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle censure sull'ammissibilità dell'appello

  • art. 2909 c.c.

    richiamato sia per il preteso giudicato sulla sentenza di primo grado sia nella doglianza sul litisconsorzio

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato per affermare che la rinnovazione della notifica viziata ha effetto sanante ex tunc

  • art. 1144 c.c.

    richiamato nelle censure sull'usucapione e sulla tolleranza del possesso

  • art. 1158 c.c.

    richiamato nelle censure sull'usucapione ventennale

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alla prova presuntiva del possesso e della tolleranza

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il dedotto vizio di motivazione della sentenza

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    applicato per affermare che la nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    richiamato nella parte sulla possibile rimessione al primo giudice in caso di litisconsorzio necessario

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato nella parte sulla possibile rimessione al primo giudice in caso di litisconsorzio necessario

  • art. 404, comma 1, c.p.c.

    richiamato per indicare il rimedio eventualmente esperibile dal terzo pretermesso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • La notificazione dell’atto di impugnazione affetta da un vizio formale non è inesistente quando consente comunque di portare a conoscenza della controparte la pendenza del giudizio e di assicurare il contraddittorio; in tal caso opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, con efficacia retroattiva.
  • Ai fini della tempestività dell’impugnazione, rileva la prima notificazione validamente eseguita o comunque sanabile; una successiva rinnovazione dell’atto non sposta il dies a quo se il vizio originario è di nullità e non di inesistenza.
  • In tema di usucapione tra parenti, la mera esistenza di rapporti familiari non consente di applicare in modo automatico la presunzione di tolleranza: occorre valutare in concreto se gli elementi fattuali siano compatibili con un possesso esclusivo e uti dominus.
  • La costruzione o radicale trasformazione di un bene, la sua destinazione a residenza esclusiva, l’assunzione esclusiva degli oneri e la condotta incompatibile con l’altrui signoria possono integrare indici gravi, precisi e concordanti di interversione del possesso.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito con una diversa lettura del materiale istruttorio, quando la motivazione sia effettiva, coerente e logicamente comprensibile.
  • La questione del litisconsorzio necessario va valutata anche alla luce del comportamento processuale della parte che lo invoca e del principio di ragionevole durata del processo; l’eventuale terzo pretermesso può comunque far valere le proprie ragioni con i rimedi previsti dall’ordinamento, ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

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