Cassazione Civile, Ordinanza n. 21493/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
Le istanti hanno presentato domanda di correzione di errore materiale relativa a una ordinanza della Corte di cassazione già pubblicata, rilevando che nel provvedimento il cognome della parte intimata era stato indicato in forma incompleta come "Sassano" anziché nella forma corretta "Sassano Sassano". Dalla narrazione emerge che la parte intimata era stata univocamente individuata nei propri dati anagrafici e aveva utilizzato il doppio cognome sia nel giudizio di appello sia nelle difese svolte in quella sede. La Corte ha rilevato che l'istanza consentiva anche l'esercizio officioso del potere di correzione e ha verificato l'effettiva sussistenza dell'errore materiale. Non risultano altri motivi di ricorso nel merito, trattandosi di procedimento volto esclusivamente alla rettifica del provvedimento precedente.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha disposto che l'ordinanza n. 30228 del 2023 venga corretta sostituendo, in tutte le parti del provvedimento, la parola "Sassano" con le parole "Sassano Sassano". Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento, richiamandone la peculiare natura e l'orientamento di legittimità in tema di correzione di errori materiali. Il procedimento si è quindi concluso con la rettifica formale del provvedimento precedente, senza statuizioni di merito sulla controversia originaria.
Norme richiamate
art. 288 c.p.c.
La norma è richiamata come base del potere di correzione dell'errore materiale e degli adempimenti di cancelleria conseguenti alla rettifica del provvedimento.
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002
È richiamata per affermare che, per la peculiare natura del procedimento di correzione, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto in un provvedimento giudiziario può essere corretto quando dalla lettura complessiva degli atti emerga con certezza l'effettiva identità della parte o del dato erroneamente riportato.
- Il potere di correzione può essere esercitato anche d'ufficio dal giudice, ove l'istanza della parte offra occasione per rilevare l'errore materiale.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale, per la sua natura meramente rettificativa, normalmente non si provvede sulle spese.
- La rettifica deve essere effettuata sostituendo il dato errato in tutte le parti del provvedimento interessato, così da rendere coerente il testo con il contenuto effettivo degli atti e dei precedenti gradi di giudizio.
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