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Ordinanza

Ordinanza n. 2432/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo impugnato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo emerge che la controversia riguarda una domanda presentata quando il passaporto dell’interessato era valido. L’appello è stato sostenuto dalla necessità di evitare che il notevole tempo trascorso producesse un pregiudizio alle ragioni del ricorrente. È stato inoltre dedotto, e ritenuto sussistente dal giudice, un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto l’appello assistito da significativi elementi di fondatezza, valorizzando la validità del passaporto al momento della presentazione della domanda e il rischio che il tempo trascorso si risolvesse in danno dell’interessato. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché dall’esecuzione del provvedimento impugnato derivava un pregiudizio grave e irreparabile. Ha quindi accolto l’appello e, in riforma dell’ordinanza cautelare del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 2.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in esito alla fase cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, la validità del documento essenziale al momento della presentazione della domanda costituisce un significativo elemento di fondatezza, anche quando il decorso del tempo rischi di pregiudicare le ragioni dell’interessato.
  • La tutela cautelare può essere accordata quando l’esecuzione del provvedimento impugnato determini un pregiudizio grave e irreparabile, unitamente a significativi elementi di fondatezza della pretesa.
  • Quando l’appello cautelare è accolto, il Consiglio di Stato può riformare l’ordinanza del TAR, accogliere la domanda cautelare proposta in primo grado e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamento

Testo integrale

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