Cassazione Penale, Sentenza n. 15683/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente sosteneva che esistessero due indirizzi giurisprudenziali riguardo alla possibilità di ottenere una ulterioriore sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199, nel caso in cui avesse già beneficiato di una sospensione ex art. 656 c.p.p. e la sua richiesta di misura alternativa al carcere fosse stata già respinta dal tribunale di sorveglianza (dichiarato "non meritevole"). La questione centrale è se, in presenza di un precedente rigetto della misura alternativa, sia comunque dovuta una nuova sospensione per consentire al magistrato di sorveglianza di valutare l'esecuzione domiciliare.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, confermando l'orientamento consolidato secondo cui: a) se il condannato ha beneficiato della sospensione ex art. 656 c.p.p. ma non ha avanzato richiesta di misura alternativa, il pubblico ministero deve disporre una ulteriore sospensione quando ricorrono le condizioni dell'art. 1 della legge n. 199/2010 per consentire la valutazione del magistrato di sorveglianza; b) invece, se il condannato ha già presentato richiesta di misura alternativa e questa è stata respinta (giudizio di "non meritevolezza"), non è dovuta una seconda sospensione dell'esecuzione. Il ricorso che sosteneva un contrasto giurisprudenziale è stato respinto in quanto le sentenze richiamate dal ricorrente riguardavano fattispecie diverse (ad es. il condannato "inerte") e non smentivano l'indirizzo prevalente (cfr. Sez.1 n.47859/2012, n.50485/2019, n.20164/2022).
Norme richiamate
Disciplina la sospensione dell'esecuzione della pena e le relative condizioni; la giurisprudenza chiarisce che l'aver già fruito della sospensione ex art. 656 non di per sé consente una statuizione automatica su una successiva richiesta ex legge n.199/2010
art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199
Prevede la possibilità di sospensione dell'esecuzione per consentire al magistrato di sorveglianza di valutare misure alternative (es. esecuzione domiciliare); va applicata tenendo conto della concreta posizione del condannato (inerzia vs istanza respinta per non meritevolezza)
Massime di principio
- Se il condannato ha beneficiato della sospensione ex art. 656 c.p.p. ma non ha presentato istanza di misura alternativa, il pubblico ministero deve valutare e disporre una ulteriore sospensione ai sensi dell'art. 1, l. n. 199/2010, quando ricorrono le condizioni previste, in modo da consentire al magistrato di sorveglianza di decidere sull'esecuzione domiciliare.
- Se il condannato ha presentato richiesta di misura alternativa e il tribunale di sorveglianza l'ha respinta esprimendo un giudizio di "non meritevolezza", non è dovuta una seconda sospensione dell'esecuzione ai sensi della legge n.199/2010: il rigetto impedisce di fatto una nuova valutazione immediata ai fini dell'esecuzione domiciliare.
- Occorre distinguere i casi di "inerzia" del condannato (non ha chiesto la misura alternativa o non ha compiuto atti necessari) dai casi in cui la richiesta è stata esaminata e respinta: la giurisprudenza è più favorevole nella situazione di inerzia e meno favorevole quando vi è un espresso giudizio di non meritevolezza.
- Se la mancata attuazione della misura alternativa dipende da questioni procedurali (es. inefficacia dell'ordinanza per impossibilità di notifica/irreperibilità), è necessario valutare la fattispecie concreta perché potrebbero emergere profili diversi rispetto al caso del rifiuto motivato dal tribunale di sorveglianza.
- Nella pratica procedurale, prima di chiedere o disporre una nuova esecuzione, conviene accertare la natura della precedente decisione (rigetto motivato vs inefficacia/inerzia) e documentare le circostanze per evitare che una nuova sospensione venga ritenuta indebita.
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