Ordinanza n. 692/2026 - Napoli, Sezione 2
Sulla istanza di sostituzione del commissario ad acta depositata il 2.12.2025 nel ricorso per l'ottemperanza della SENTENZA DEL TAR CAMPANIA DI NAPOLI II SEZIONE N. 3894/2024 nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata insediamento del commissario ad acta e mancata esecuzione della condanna al pagamento delle spese di lite
Esito
La controversia
Il ricorrente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza del TAR Campania, Sezione II, n. 3894/2024, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di lite, ha chiesto la sostituzione del commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Napoli con facoltà di delega. Ha dedotto che il commissario, nonostante la comunicazione della nomina e i successivi solleciti, non si sarebbe insediato e che il Comune di Marigliano, quale amministrazione esecutata, non avrebbe adempiuto al decisum.
La decisione
Il TAR ha respinto, allo stato, la richiesta di sostituzione del commissario ad acta, ritenendo non integrati i relativi presupposti in ragione del breve lasso di tempo intercorso tra la data fissata per l’attivazione del commissario, la comunicazione della decisione da parte della segreteria e la notifica dell’istanza di sostituzione. Ha disposto un incombente istruttorio, chiedendo al commissario ad acta di fornire documentati chiarimenti sullo stato del procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 29 aprile 2026. Non è stata definita la domanda di ottemperanza né adottata una decisione definitiva sulla sostituzione.
Massime di principio
- La sostituzione del commissario ad acta non può essere disposta sulla base della sola mancata attivazione quando, rispetto alla nomina e alla comunicazione della decisione, sia decorso un lasso di tempo ancora breve e non sufficiente a evidenziare un’inerzia qualificata.
- Prima di valutare la sostituzione del commissario ad acta, il giudice dell’ottemperanza può richiedere al commissario nominato chiarimenti documentati sullo stato del procedimento e rinviare la decisione all’esito dell’istruttoria.
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