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Sentenza

Sentenza n. 2798/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202408485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria, seguita dal divieto comunale di prosecuzione dell'attività commerciale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro l'interdittiva antimafia del 9 giugno 2021 e il conseguente divieto comunale di prosecuzione dell'attività. Ha dedotto la violazione della normativa antimafia e il difetto di istruttoria, sostenendo che la titolare fosse incensurata, che il precedente penale del marito fosse risalente e commesso quando era minorenne, che i suoi contatti con soggetti controindicati fossero sporadici e irrilevanti e che il suocero non avesse alcun ruolo nell'impresa né comprovati legami criminali. L'impresa ha inoltre richiamato la denuncia presentata dal marito dopo l'incendio doloso di veicoli aziendali, quale elemento asseritamente incompatibile con la sua contiguità criminale, e ha contestato che i rapporti di parentela e la giovane età della titolare potessero fondare da soli il giudizio di rischio infiltrativo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto congruo il compendio indiziario posto dalla Prefettura a fondamento del giudizio prognostico di infiltrazione mafiosa, secondo il criterio del più probabile che non. In particolare, ha valorizzato i rapporti familiari della titolare con soggetti gravati da pregiudizi penali e contigui alla criminalità organizzata, precisando che l'incensuratezza della titolare non è dirimente quando il rischio di condizionamento possa operare attraverso il nucleo familiare. È stato ritenuto significativo il coinvolgimento del suocero nell'attività, anche perché il suo nome compariva nella ditta e il marito della titolare aveva dichiarato che nell'impresa lavoravano lui, la moglie e il padre. Il suocero risultava inoltre gravato da numerosi pregiudizi e collegato, attraverso opportunità lavorative e rapporti familiari, ad ambienti di criminalità organizzata. Quanto al marito, il Collegio ha considerato rilevante la condanna definitiva per estorsione in concorso, oltre agli arresti per reati in materia di stupefacenti, alle segnalazioni per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e alle frequentazioni di soggetti sottoposti a sorveglianza speciale e gravati da precedenti. È stata altresì valorizzata la posizione di un dipendente e cugino del marito, coinvolto in un'operazione di polizia per una condotta aggravata dalla finalità di agevolare una cosca mafiosa. Il Collegio ha ribadito che l'interdittiva antimafia è uno strumento preventivo fondato su una fattispecie di pericolo: non richiede la prova di un reato né che l'infiltrazione sia già attuale, essendo sufficiente un rischio potenziale desunto da elementi concreti e non aleatori. Le spese sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011

    eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

    La disposizione configura una fattispecie di pericolo propria della prevenzione antimafia: l'interdittiva può essere adottata sulla base di un rischio potenziale di condizionamento, purché desunto da elementi concreti e non meramente immaginari o aleatori.

  • art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La condanna per estorsione può assumere valore indiziante ai fini dell'adozione dell'interdittiva antimafia.

  • art. 85, comma 3, d.lgs. 159/2011

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione è richiamata insieme all'art. 84, comma 4, lett. a), quale base normativa della rilevanza indiziante della condanna per estorsione.

  • art. 41-bis ordinamento penitenziario

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La sottoposizione al regime detentivo previsto dalla norma è indicata nel quadro dei collegamenti familiari e criminali valorizzati nella valutazione prefettizia.

  • artt. 81, comma 2, 110, 635, comma 2, n. 3, c.p., in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. e art. 7 l. 203/1991

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Le disposizioni sono richiamate per descrivere il procedimento penale relativo al danneggiamento seguito da incendio, aggravato dalla finalità di agevolare un'organizzazione mafiosa.

Massime di principio

  • L'interdittiva antimafia è una misura preventiva fondata su un giudizio prognostico di pericolo e non richiede né la prova di un reato né la dimostrazione di un'infiltrazione mafiosa già attuale o concretamente realizzata.
  • Ai fini dell'interdittiva antimafia è sufficiente che il rischio di condizionamento mafioso risulti più probabile che non sulla base di un quadro indiziario composto da elementi concreti, attuali o comunque non meramente immaginari e aleatori.
  • I rapporti di parentela o affinità tra il titolare dell'impresa e soggetti affiliati, organici o contigui ad associazioni mafiose possono costituire elemento indiziario idoneo a fondare l'interdittiva quando, per natura, intensità o caratteristiche concrete, rendano plausibile l'influenza mafiosa esercitata attraverso la famiglia.
  • L'incensuratezza del titolare dell'impresa non esclude di per sé il rischio di infiltrazione mafiosa, quando il condizionamento possa realizzarsi indirettamente tramite familiari coinvolti nell'attività d'impresa o collegati ad ambienti criminali.
  • La valutazione prefettizia può fondarsi su un insieme di elementi convergenti, tra cui condanne per estorsione, arresti o segnalazioni per reati, frequentazioni di soggetti controindicati, rapporti familiari e coinvolgimento effettivo di soggetti contigui alla criminalità nell'organizzazione o nei mezzi dell'impresa.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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