Cassazione Penale, Ordinanza n. 39298/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Salerno con un motivo che, per come riassunto nell'ordinanza, lamentava asseriti difetti, contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione della decisione di merito. La Corte di cassazione non entra nel merito della vicenda sostanziale né indica i reati contestati; rileva tuttavia che la censura investe un vizio di motivazione e che tale vizio è prospettato in modo manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata risulta esistente, lineare, coerente e frutto di esauriente disamina dei dati processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito in sede di legittimità, in quanto manifestamente infondato. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui la sanzione economica consegue salvo che risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Non emergono dal testo i fatti di merito né il reato oggetto del giudizio di appello.
Norme richiamate
Il motivo che deduce difetti, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione è scrutinabile solo nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità; nel caso concreto la censura è ritenuta non consentita e manifestamente infondata perché la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta esistente e logicamente coerente.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo il caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non va esclusa quando il ricorrente abbia contribuito con colpa alla causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sufficiente prospettare in modo assertivo un vizio di motivazione: occorre che la doglianza si confronti con la motivazione della decisione impugnata e ne evidenzi effettive anomalie riconducibili ai limiti del sindacato di cassazione.
- Il ricorso è inammissibile quando la censura è manifestamente infondata perché la sentenza impugnata presenta una motivazione esistente, coerente e logicamente lineare, con esauriente esame dei dati processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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