Sentenza n. 1354/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nella parte in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”, 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 (doc. 1) e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 del 22 aprile 2024 (doc. 2), ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con il contratto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2966 del 5 agosto 2024, limitatamente alla previsione secondo cui il mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile comporta la riduzione del budget assegnato con il contratto annuale; impugnate in via incidentale anche precedenti D.G.R. ove interpretate nello stesso senso
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di una struttura sanitaria accreditata e convenzionata per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale in regime di gratuità a favore del Servizio sanitario regionale, ha chiesto l'annullamento della previsione contenuta negli indirizzi regionali di programmazione del SSR per il 2024, ritenendo contestabile la riduzione del budget contrattuale in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile. Ha inoltre impugnato in via incidentale due precedenti deliberazioni regionali, ove interpretate come contenenti la medesima prescrizione. Nel corso del giudizio ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché la previsione impugnata non è stata concretamente applicata a suo danno in sede di liquidazione del saldo 2024.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione espressa della ricorrente di non avere più interesse alla decisione, motivata dalla mancata applicazione concreta della previsione contestata, impedisce al giudice di procedere all'esame del merito, in forza del principio dispositivo applicabile anche al processo amministrativo. Il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate, considerato l'andamento complessivo del processo e il fatto che la Regione si è costituita con atto di mera forma senza svolgere attività difensiva significativa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La mancata concreta applicazione, nei confronti del ricorrente, della previsione amministrativa impugnata può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, qualora il ricorrente la dichiari espressamente nel corso del giudizio.
- In presenza di una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve definire il giudizio in rito senza esaminare i motivi di legittimità dedotti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 636/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 637/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 638/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 639/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 640/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →