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Sentenza

Sentenza n. 3255/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 1417/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202507726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio-inadempimento sulla domanda di inserimento nel sistema di accoglienza e aveva revocato il patrocinio a spese dello Stato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Toscana, deducendo l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto contro il silenzio-inadempimento della Prefettura di Siena sull'istanza di inserimento nel sistema di accoglienza. Il TAR aveva escluso l'inerzia dell'Amministrazione rilevando che il richiedente era stato inserito, insieme ad altri soggetti, in una lista di persone da ammettere alle misure di accoglienza secondo criteri di priorità. L'appellante ha inoltre contestato la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sostenendo implicitamente che il ricorso non fosse manifestamente inammissibile. Nel corso del giudizio d'appello ha rappresentato di essere stato inserito in un CAS il 5 novembre 2025 e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quanto all'azione avverso il silenzio, nonché la riforma del capo relativo al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all'azione avverso il silenzio, poiché l'appellante ha conseguito il bene della vita richiesto, ossia l'inserimento nel sistema di accoglienza. Ha quindi riformato la sentenza di primo grado nella parte relativa al patrocinio a spese dello Stato, ammettendo l'appellante a tale beneficio anche per il giudizio di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che il ricorso non potesse considerarsi manifestamente inammissibile, come dimostrato dall'evoluzione concreta della vicenda. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni e dell'esito della lite.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 60 c.p.a., per la decisione in forma semplificata.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • d.lgs. 142/2015

    Richiamato nell'ordinanza cautelare per individuare gli standard da rispettare nella sistemazione alloggiativa provvisoria del richiedente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi dell'appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in relazione alla protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione, il ricorrente consegue il bene della vita richiesto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente all'azione avverso il silenzio.
  • L'inserimento del richiedente nel sistema di accoglienza durante il giudizio soddisfa l'interesse sostanziale dedotto con l'azione contro il silenzio e rende non più attuale la decisione sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale non comporta, di per sé, che il ricorso originario fosse manifestamente inammissibile; pertanto, la revoca del patrocinio a spese dello Stato non è giustificata quando l'evoluzione concreta della vicenda dimostri la non manifesta inammissibilità dell'azione.
  • Il giudice d'appello può riformare il capo della sentenza relativo al patrocinio a spese dello Stato anche quando, quanto all'azione principale contro il silenzio, dichiari cessata la materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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