Cassazione Penale, Ordinanza n. 18062/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il giudice di pace aveva condannato l’imputato per il reato di minaccia in danno della persona offesa, disponendo anche il risarcimento del danno e la rifusione delle spese in favore della parte civile. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore deducendo, con un primo motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al concetto di danno ingiusto, che assumeva ritenuto senza una concreta verifica; con un secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione, contestando l’attendibilità della persona offesa. La Corte ha rilevato che il ricorso conteneva una censura ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non proponibile per saltum avverso una sentenza del giudice di pace appellabile, sicché l’impugnazione andava convertita nel rimedio corretto.
La decisione
La Corte ha dichiarato che il ricorso per cassazione era stato proposto con mezzo di gravame non corretto contro una sentenza appellabile del giudice di pace. Ha quindi disposto la conversione del ricorso in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, c.p.p. e la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per il giudizio di appello. Non vi è stata una decisione nel merito sulla responsabilità penale, limitandosi la Corte alla verifica dell’ammissibilità e del mezzo di impugnazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La censura di vizio di motivazione non può essere proposta per saltum con ricorso per cassazione contro una sentenza appellabile.
Se l’impugnazione è proposta con un mezzo diverso da quello corretto, il ricorso va convertito nel rimedio esperibile.
Il giudice valuta l’impugnazione indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte, verificando l’oggettiva impugnabilità e la volontà di impugnare.
art. 37 D.lgs. n. 274 del 2000
Le sentenze del giudice di pace di condanna sono appellabili nei casi previsti dalla norma, anche quando sia impugnato il capo relativo al risarcimento del danno.
L’impugnazione contro i punti relativi alla responsabilità si estende ai punti dipendenti, incluso il risarcimento del danno.
Nel procedimento davanti al giudice di pace si applicano, per quanto non previsto dal decreto, le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è proponibile per saltum quando contiene una doglianza di vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., se la sentenza impugnata è appellabile.
- Quando l’impugnazione è proposta con un mezzo non consentito, il giudice deve guardare alla sostanza della volontà impugnatoria e convertire l’atto nel rimedio corretto, ove ne ricorrano i presupposti.
- Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l’appellabilità della sentenza di condanna può riguardare anche il capo civile se l’impugnazione investe la responsabilità penale o comunque il risarcimento del danno dipendente da essa.
- La statuizione sul risarcimento del danno è dipendente dall’accertamento della responsabilità penale; pertanto, l’impugnazione dei capi penali può estendersi ai capi civili conseguenti.
- La valutazione preliminare del giudice dell’impugnazione deve concentrarsi sulla corretta individuazione del mezzo di gravame esperibile, prima ancora dell’esame del merito delle doglianze.
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