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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37766/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietaria)

La controversia

La controversia nasce dallo scioglimento della comunione tra due comproprietarie di immobili. La corte d'appello, confermando il primo grado, aveva ritenuto possibile attribuire direttamente le porzioni senza ricorrere al sorteggio, pur in presenza di quote uguali, valorizzando da un lato le contestazioni mosse da una condividente sul criterio di stima utilizzato dal consulente e, dall'altro, la sua dichiarata intenzione di mantenere i fabbricati esistenti. La ricorrente ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 729 c.c., sostenendo che tali elementi non legittimassero la deroga al criterio del sorteggio previsto in caso di quote uguali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha chiarito che, nello scioglimento della comunione, il criterio del sorteggio tra quote uguali, richiamato dall'art. 729 c.c. e applicabile anche alla divisione dei beni comuni ex art. 1116 c.c., non ha carattere assoluto ma solo tendenziale; tuttavia la sua deroga richiede una motivazione discrezionale sorretta da ragioni oggettive o da apprezzabili e comprovate ragioni soggettive di opportunità. Nel caso concreto, la Corte d'appello non aveva individuato una ragione idonea a giustificare la deroga, perché la contestazione sul metodo di stima non incideva sul criterio di attribuzione delle porzioni, e la volontà di mantenere i fabbricati non equivaleva a una preferenza per una specifica porzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 729 c.c.

    Il criterio dell'estrazione a sorte nelle divisioni con quote uguali è tendenziale e derogabile solo in presenza di ragioni idonee a giustificare una diversa attribuzione delle porzioni.

  • art. 1116 c.c.

    Il criterio del sorteggio previsto per la divisione ereditaria si applica anche alla divisione dei beni comuni per effetto del rinvio recettizio.

Massime di principio

  • Nella divisione con quote uguali, il sorteggio tra le porzioni è la regola di riferimento, ma non un criterio inderogabile.
  • La deroga al sorteggio è legittima solo se sorretta da ragioni oggettive o da fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, e la relativa valutazione è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione.
  • Le semplici contestazioni sul criterio di stima del bene non incidono automaticamente sul criterio di attribuzione delle porzioni, se non esprimono una concreta preferenza per una specifica porzione.
  • La volontà di conservare un bene nello stato attuale non equivale, di per sé, a una preferenza per l'attribuzione di una determinata porzione divisionale.

Come è indicizzato

MaterieComunione
RamiDiritti reali
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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