Cassazione Penale, Sentenza n. 34944/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che, pur confermando in parte la gravità indiziaria e la misura cautelare, aveva escluso i gravi indizi relativi all'associazione per delinquere (capo 1), alla tentata estorsione (capo 166) e ad alcune condotte di falso con riferimento alla certificazione informatica "EIPASS 7 moduli user", sostituendo la misura custodiale con una misura interdittiva ex art. 290 c.p.p. Il Procuratore ha denunciato errori di diritto e vizi motivazionali su: struttura del reato di estorsione (art. 629 c.p.), configurabilità dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), qualificazione delle certificazioni EIPASS come atti pubblici o fidefacienti (artt. 476 e 479 c.p.), natura fidefacente dei documenti falsificati e la valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.). L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro la misura, lamentando carenza di concretezza delle esigenze cautelari, sovrastima del suo ruolo e nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in gran parte accolto il ricorso del Pubblico Ministero: ha rilevato vizi motivazionali e di diritto nell'ordinanza del Tribunale del riesame relativamente alla esclusione della configurabilità dell'associazione per delinquere e alla qualificazione delle certificazioni EIPASS 7 moduli user come prive di natura di atto pubblico/fidefacente, nonché errori nella valutazione della fattispecie di estorsione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati per i quali era stata esclusa la gravità indiziaria (associazione per delinquere, estorsione e valutazione della natura fidefacente delle certificazioni) e ha rinviato il procedimento al Tribunale del riesame di Potenza per nuova valutazione. Il ricorso di Dragonetti è stato ritenuto infondato e respinto; alla reiezione del suo ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La questione delle esigenze cautelari dovrà essere rivalutata in concreto dopo il nuovo esame del quadro indiziario.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen. (estorsione)
La minaccia anche dell'esercizio di un diritto legittimo può integrare estorsione se è finalizzata a ottenere un profitto indebito o a perseguire scopi non conformi all'ordinamento; nel caso la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato erroneamente e in modo lacunoso tale profilo.
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
Per la configurabilità occorrono vincolo stabile tra almeno tre persone, indeterminatezza del programma criminoso e struttura organizzativa anche rudimentale; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia sottovalutato elementi indiziari riconducibili a tali requisiti.
art. 479 cod. pen. e art. 476 cod. pen. (falso in atto pubblico / definizione di atto pubblico)
La qualificazione di una certificazione come atto pubblico o come documento avente efficacia riconosciuta dipende dalla sua autonomia ed efficacia giuridica costitutiva o di spendibilità in ambito pubblico; la Corte ha censurato l'esclusione apodittica della natura fidefaciente delle certificazioni EIPASS 7 moduli user.
art. 273 cod. proc. pen. (gravi indizi di colpevolezza)
Definisce il concetto di gravi indizi come elementi che possono evolvere in prova; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione degli indizi compiuta dal giudice del riesame.
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. (esigenze cautelari - pericolo di reiterazione)
Il pericolo di reiterazione va valutato prognosticamente sulla personalità, modalità e contesto, non richiedendo l'imminenza di specifiche opportunità di commissione di reati; il Tribunale aveva motivato in termini ritenuti adeguati rispetto a questi criteri, salvo la necessità di nuova valutazione dopo la ricostruzione degli illeciti.
art. 290 cod. proc. pen. (misure interdittive)
Norma sulla misura interdittiva sostitutiva della custodia; il Tribunale aveva sostituito gli arresti domiciliari con una interdittiva e tale valutazione è stata oggetto di riesame alla luce della rinnovata ricostruzione delle imputazioni.
art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Previsione delle censure in Cassazione per violazione di legge e illogicità/manifesta contraddittorietà della motivazione; la Corte ha applicato questi criteri per censurare l'ordinanza del riesame.
art. 187 comma 2 cod. proc. pen. (onere di specificazione per eccezioni su atti)
Chi deduce inutilizzabilità o nullità di atti deve indicare specificamente gli elementi e produrre la documentazione non contenuta nel fascicolo; la Corte ha ritenuto generiche le censure difensive sulle intercettazioni.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze della reiezione del ricorso)
Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di reiezione del ricorso: qui il ricorso di Dragonetti è stato respinto e ciò ha comportato la condanna alle spese.
Massime di principio
- Associazione per delinquere: per riconoscerla valutare stabilità del vincolo tra almeno tre persone, indeterminatezza del programma criminoso e presenza di una struttura organizzativa, anche rudimentale; non sono ostativi la diversa titolarità aziendale o l'assenza di cassa comune.
- Estorsione mediante esercizio di diritti legittimi: la minaccia di far valere un diritto legittimo può integrare estorsione se è usata per ottenere un profitto indebito o uno scopo contrario alla funzione del diritto; la valutazione richiede esame delle finalità e del contesto.
- Qualificazione delle certificazioni come atto pubblico o fidefacente: va valutata la loro autonomia ed efficacia giuridica (capacità di costituire o di essere spese in ambito pubblico); etichette generiche vanno motivate e non assunte apoditticamente.
- Limiti del sindacato di legittimità in materia di riesame cautelare: la Cassazione verifica la logicità e la congruenza della motivazione del giudice del riesame, ma non può ri-valutare ex novo le prove e i fatti; occorre dimostrare illogicità manifesta o violazioni di legge.
- Esigenze cautelari e pericolo di reiterazione: l'attualità del pericolo si apprezza prognosticamente sulla personalità, modalità e contesti ed non richiede la dimostrazione di occasioni imminenti di recidiva; la misura deve essere proporzionata e il giudice deve motivare adeguatamente.
- Impugnazioni sulle intercettazioni: le eccezioni di inutilizzabilità/nullità devono indicare e, se necessario, produrre specifici atti/documenti; deduzioni generiche e prive di documentazione sono inammissibili.
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