Sentenza del 06/02/2020 n. 396 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Avviso bonario - è impugnabile - specificazione - ragioni fattuali e giuridiche della pretesa tributaria - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che gli avvisi bonari sono impugnabili anche se non inclusi nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92. Ha inoltre stabilito che l'atto deve esplicitare le ragioni fattuali e giuridiche della pretesa tributaria affinché il contribuente possa valutare e, facoltativamente, proporre ricorso. La forma autoritativa della pretesa non è invece necessaria ai fini dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Questione relativa all'impugnabilità degli avvisi bonari, non ricompresi nell'elenco dell'art. 19 d.lgs. 546/92: si discuteva se tali avvisi potessero essere impugnati e se fosse necessaria la forma autoritativa dell'atto o, in alternativa, la specificazione delle ragioni fattuali e giuridiche della pretesa tributaria per consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 546/92
L'elenco degli atti indicati dall'art. 19 non è stato considerato tassativo rispetto all'impugnabilità: gli avvisi bonari, pur non ivi menzionati, risultano impugnabili se contengono le ragioni fattuali e giuridiche che consentono al contribuente di esercitare il diritto di difesa.
Massime di principio
- Un avviso bonario è impugnabile anche se non ha forma autoritativa, purché contenga l'indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche della pretesa tributaria.
- La presenza di motivazione fattuale e giuridica è requisito essenziale per garantire l'effettività del diritto di difesa e rendere l'atto opponibile in sede giurisdizionale.
- L'assenza di una motivazione chiara nell'avviso bonario può giustificare l'ammissione del ricorso o condurre all'annullamento dell'atto per violazione del diritto di difesa.
- Per l'amministrazione fiscale è buona prassi dettagliare sempre le ragioni della pretesa nell'avviso bonario per evitare contestazioni sull'irricevibilità o fondatezza delle impugnazioni.
- Per il contribuente è opportuno valutare tempestivamente l'avviso bonario: la possibilità di ricorrere è facoltativa ma esercitabile anche quando l'atto non sia formalmente autoritativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 feb 2020Sentenza del 06/02/2020 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Ravenna
- Sentenza · 6 feb 2020Sentenza del 06/02/2020 n. 28 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 6 feb 2020Sentenza del 06/02/2020 n. 31 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 6 feb 2020Sentenza del 06/02/2020 n. 32 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 6 feb 2020Sentenza del 06/02/2020 n. 78 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 6 feb 2020Sentenza del 06/02/2020 n. 84 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →