Ordinanza n. 219/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza dirigenziale n. 104, registrata in data 16.1.2026 e notificata in data 21.1.2026, con cui il Dirigente del Nucleo di Vigilanza Edilizia del Comune di Lecce ha ordinato la rimozione, entro 90 giorni, dei cancelli installati lungo le vie di accesso al complesso condominiale denominato Gentile; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la nota prot. 103607 del 5.6.2025 e la nota prot. n. 123912 del 4.7.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale che impone la rimozione dei cancelli installati lungo le vie di accesso al complesso condominiale Gentile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari condominiali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 104 del 16 gennaio 2026, notificata il 21 gennaio 2026, con cui il Dirigente del Nucleo di Vigilanza Edilizia del Comune di Lecce ha ordinato, entro novanta giorni, la rimozione dei cancelli installati lungo le vie di accesso al Condominio Gentile, nonché gli atti presupposti e connessi. Il Comune e la società controinteressata Rocasa sas hanno sollevato eccezioni preliminari di rito, contestando la legittimazione o l’interesse dei ricorrenti, poiché il provvedimento indica quali destinatari soltanto il Condominio Gentile e la Rocasa sas. I ricorrenti hanno dedotto di essere proprietari di alcune unità immobiliari del complesso e, quindi, comproprietari delle parti comuni interessate dall’ordinanza, offrendo un parziale principio di prova già nella fase cautelare. Le ulteriori censure di merito non sono dettagliate nell’ordinanza e sono state ritenute bisognose di maggiore approfondimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, allo stato, non prima facie meritevoli di accoglimento le eccezioni preliminari del Comune e della controinteressata, poiché la dedotta proprietà di unità immobiliari nel Condominio Gentile, supportata da un parziale principio di prova, rende i ricorrenti apparentemente comproprietari delle parti comuni e destinatari sostanziali degli effetti dell’ordinanza. Il Tribunale ha tuttavia lasciato impregiudicata la questione della loro legittimazione attiva rispetto a un provvedimento formalmente rivolto soltanto al Condominio Gentile e alla Rocasa sas. Considerata la natura del pregiudizio dedotto e la necessità di una decisione di merito su una cognizione piena, il TAR ha sospeso interinalmente gli effetti dell’ordinanza impugnata, limitatamente all’interesse fatto valere dai ricorrenti. La trattazione di merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica di giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l’istanza e sospeso interinalmente gli effetti dell’ordinanza impugnata nei limiti dell’interesse dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la deduzione della proprietà di unità immobiliari appartenenti a un complesso condominiale, accompagnata da un parziale principio di prova, può essere sufficiente a escludere in prima battuta la manifesta carenza di legittimazione o interesse dei proprietari rispetto a un provvedimento incidente sulle parti comuni.
- La legittimazione sostanziale dei proprietari condominiali può essere riconosciuta in via cautelare quando il provvedimento, pur formalmente rivolto al condominio o ad altri soggetti, produce effetti diretti sulle parti comuni di cui essi assumono la comproprietà; resta salva la verifica definitiva della legittimazione nel giudizio di merito.
- Quando le questioni di legittimità dell’atto richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può sospendere interinalmente il provvedimento per evitare il pregiudizio dedotto e preservare la possibilità di una decisione di merito su una situazione ancora integra.
- La sospensione cautelare può essere disposta entro i limiti dell’interesse concretamente fatto valere dai ricorrenti, senza estendere necessariamente i suoi effetti oltre la loro posizione giuridica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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