Cassazione Civile, Ordinanza n. 04217/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un atto di cessione volontaria di beni ablati nell'ambito di una procedura espropriativa. L'Ufficio ha tassato con aliquota del 9% l'indennità di esproprio, qualificandola come prezzo di cessione, e con aliquota del 3% le ulteriori somme corrisposte al proprietario coltivatore diretto del fondo, tra cui indennità aggiuntiva, soprassuolo, frutti pendenti, deprezzamento del reliquato e indennità di occupazione d'urgenza. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza regionale che aveva confermato la tassazione al 3%, sostenendo che tali somme non costituiscono prezzo della cessione né prestazioni a contenuto patrimoniale, ma hanno funzione compensativa o risarcitoria autonoma; perciò, secondo loro, dovevano essere tassate solo come quietanze con aliquota dello 0,50%. Hanno dedotto violazione degli artt. 44 TUR e delle Tariffe del d.P.R. n. 131/1986, oltre che delle norme del T.U. espropri, e hanno anche denunciato omesso esame del fatto decisivo relativo al calcolo automatico dell'indennità aggiuntiva sul VAM e alla pretesa irrilevanza della sentenza costituzionale n. 181/2011 su tali voci.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha confermato integralmente la sentenza impugnata. Ha affermato che le indennità diverse da quella di esproprio, corrisposte al proprietario coltivatore diretto nell'ambito della cessione volontaria e della procedura espropriativa, hanno natura patrimoniale perché compensano specifici pregiudizi economici derivanti dalla perdita del fondo, della coltivazione, dei frutti pendenti, del soprassuolo, del deprezzamento del reliquato e dell'occupazione temporanea. Di conseguenza, tali somme rientrano nella previsione residuale dell'art. 9 della Tariffa Parte I del d.P.R. n. 131/1986, soggetta ad aliquota del 3%, e non nella disciplina delle quietanze di cui all'art. 6, né vi è spazio per ritenere che la dichiarazione di ricezione della somma assuma autonoma rilevanza fiscale quando sia contenuta nello stesso atto di cessione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato i ricorrenti alle spese, dando atto anche dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo
La base imponibile dell'imposta di registro, nel trasferimento volontario all'espropriante, dipende dal prezzo/controprestazione dell'atto; le somme che hanno contenuto patrimoniale e sono collegate al trasferimento sono tassabili proporzionalmente.
art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
L'aliquota ridotta per le quietanze non si applica alle indennità con contenuto patrimoniale assorbite nell'atto di cessione; la mera dichiarazione di ricezione della somma, se inserita nello stesso atto tassato, non assume autonoma rilevanza.
art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale
Costituisce norma residuale applicabile agli atti non specificamente disciplinati, purché onerosi e suscettibili di valutazione economica; in tale previsione rientrano le indennità corrisposte nella procedura espropriativa che compensano perdite patrimoniali.
artt. 37, 40, comma 4, 42, 45 e 22-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Le varie indennità previste dal T.U. espropri hanno titoli e funzioni distinte; l'indennità aggiuntiva per il coltivatore diretto e l'indennità di occupazione hanno autonoma funzione compensativa di pregiudizi economici.
art. 21, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La dichiarazione di ricezione della somma, se resa nello stesso atto altrimenti tassato, è esente da autonoma imposizione di registro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendo i presupposti della soccombenza, è dovuto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella cessione volontaria nell'ambito di una procedura espropriativa, le somme corrisposte a titolo di indennità ulteriori rispetto al prezzo del trasferimento hanno natura patrimoniale se compensano specifici pregiudizi economici derivanti dall'ablazione e, come tali, sono soggette all'imposta di registro con l'aliquota residuale prevista per gli atti aventi contenuto patrimoniale.
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione dell'atto e delle somme corrisposte va compiuta in base alla loro effettiva funzione economico-giuridica, non alla sola denominazione formale o alla distinzione tra indennità e risarcimento del danno.
- L'aliquota prevista per le quietanze non si applica quando la dichiarazione di ricezione della somma sia accessoria e assorbita in un atto già tassato in base al suo contenuto patrimoniale.
- Le indennità di esproprio e le indennità aggiuntive o accessorie previste dal T.U. espropri perseguono finalità diverse e non sovrapponibili, ma le seconde restano comunque prestazioni economicamente valutabili e quindi imponibili in via proporzionale se collegate al trasferimento volontario o al procedimento ablativo.
- La nozione di prestazione a contenuto patrimoniale, ai fini dell'art. 9 della Tariffa, comprende anche attribuzioni monetarie aventi funzione compensativa di un sacrificio subito dal soggetto espropriato o coltivatore diretto.
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