Sentenza del 29/11/2017 n. 28541 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Milano che aveva annullato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui il reddito d'impresa era stato elevato da 37.144,00 euro a 70.295,00 euro ai fini IRPEF, IVA e IRAP. L'accertamento si fondava sulle movimentazioni dei conti correnti del contribuente, non adeguatamente giustificate. Secondo l'Agenzia, il giudice di merito aveva violato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, ritenendo erroneamente che i movimenti bancari fossero compatibili con il reddito dichiarato e che le presunzioni dell'Amministrazione fossero illogiche. In via subordinata, era stata denunciata anche la contraddittorietà della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e cassato con rinvio la sentenza impugnata. Ha stabilito che le movimentazioni bancarie non giustificate costituiscono una presunzione legale semplice di maggiore reddito: spetta al contribuente fornire una prova contraria specifica, dimostrando che le somme non sono riferibili a operazioni imponibili. Non è sufficiente affermare che l'ammontare dei movimenti sia compatibile con la capacità contributiva o con il reddito dichiarato. Il giudizio è stato rinviato a un'altra sezione della CTR di Milano, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2
Consente la ripresa a reddito delle movimentazioni bancarie riferibili al contribuente e non giustificate come non imponibili.
La disposizione introduce una presunzione legale semplice secondo cui i versamenti e le altre movimentazioni bancarie non adeguatamente giustificati possono essere considerati componenti positivi di reddito. Il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova contraria concreta e riferita alle singole operazioni.
Circolare dell'Amministrazione finanziaria n. 32 del 17 ottobre 2006
La CTR aveva richiamato la circolare per sostenere che, nella determinazione del maggior reddito, occorrerebbe considerare anche i maggiori costi eventualmente sostenuti per produrlo. La Cassazione ha tuttavia cassato la sentenza per il mancato rispetto della presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie non giustificate.
Massime di principio
- In presenza di movimentazioni bancarie riconducibili al contribuente e non coerenti con il reddito dichiarato, l'Amministrazione finanziaria può presumere l'esistenza di maggiori componenti imponibili.
- Il contribuente deve fornire una giustificazione specifica delle singole operazioni, dimostrando la loro estraneità alla produzione di reddito imponibile; non è sufficiente richiamare genericamente la compatibilità dei movimenti con la propria capacità economica.
- La presunzione bancaria è una presunzione legale semplice: l'onere della prova si sposta sul contribuente, ma resta possibile dimostrare, con documentazione e spiegazioni puntuali, la natura non imponibile o non reddituale delle somme.
- Il giudice tributario non può disattendere la presunzione qualificandola genericamente come illogica; deve esaminare le prove contrarie offerte dal contribuente e valutarne la riferibilità alle singole movimentazioni.
- In caso di rinvio, il giudice deve applicare il principio secondo cui, in assenza di giustificazioni adeguate o nel sostanziale silenzio del contribuente, le movimentazioni non spiegate possono essere considerate reddito imponibile, ferma la verifica concreta dell'accertamento.
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