Cassazione Penale, Sentenza n. 2162/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, pur riducendo complessivamente la pena, aveva riqualificato il fatto (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) e mutato il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, ritenendole equivalenti anziché con le attenuanti prevalenti come nel primo grado. Lamentata violazione del divieto di reformatio in peius e del principio tantum devolutum quantum appellatum, poiché il punto del bilanciamento non era stato impugnato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi sia stata reformatio in peius perché il giudice d'appello, su impugnazione del solo imputato, ha proceduto alla riqualificazione del reato e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio: la pena complessiva è risultata diminuita rispetto al primo grado (recesso di 8 mesi di reclusione e di euro 10.000,00 di multa), perciò la diversa valutazione del bilanciamento delle circostanze è ammissibile. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale di riferimento per la fattispecie di detenzione a fini di spaccio; la Corte ha riqualificato il fatto alla luce di tale disposizione, implicando una diversa incidenza delle circostanze sul trattamento sanzionatorio.
art. 133 cod. pen.
Criteri diretti al giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; la decisione richiama che la diversa qualificazione giuridica del fatto può modificare la valutazione degli elementi di cui all'art. 133 e, dunque, l'esito del bilanciamento.
principio della reformatio in peius (giurisprudenza della Corte di cassazione)
Secondo la giurisprudenza citata, non viola il divieto di reformatio in peius il giudice d'appello che, su impugnazione del solo imputato, dopo aver derubricato o riqualificato il reato, adotti un diverso (anche più sfavorevole) giudizio di bilanciamento delle circostanze purché la pena complessiva inflitta non sia superiore a quella pronunciata dal giudice di primo grado.
Massime di principio
- Se in appello il reato viene riqualificato in senso meno grave, il giudice d'appello può rideterminare il trattamento sanzionatorio e rivedere il bilanciamento delle circostanze anche se ha impugnato solo l'imputato, a condizione che la pena complessiva non aumenti rispetto al primo grado.
- La riqualificazione della fattispecie incide sull'operatività e sul peso degli elementi circostanziali: una diversa valutazione delle attenuanti/aggravanti è quindi compatibile con il divieto di reformatio in peius quando non comporta un aumento complessivo della pena.
- Il principio tantum devolutum quantum appellatum non impedisce che, a seguito della riqualificazione richiesta dall'appellante, il giudice d'appello compia tutti i necessari passaggi per la rideterminazione della pena (quantificazione degli aumenti/diminuzioni e nuovo giudizio di bilanciamento).
- In situazioni analoghe, il controllo principale per il ricorrente è verificare se la sentenza d'appello abbia aumentato la pena complessiva: se non l'ha fatto, le censure basate sul peggioramento di singoli elementi del calcolo sanzionatorio sono difficilmente prospettabili con successo.
- È buona pratica impugnare espressamente in appello tutti i profili di valutazione che si ritengono dannosi, poiché punti non contestati rischiano di non essere riesaminabili se non nella misura in cui la riqualificazione del fatto renda necessario il loro recupero ai fini della rideterminazione della pena.
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