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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29957/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, deduceva censure ritenute generiche e sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e respinte in appello. In particolare, il ricorrente contestava: il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, la mancata esclusione della recidiva, il diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare e, più in generale, il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che tali profili erano già stati adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale con motivazione giuridicamente corretta e che il ricorso non offriva argomentazioni specifiche idonee a superare tali valutazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e meramente riproduttivi di censure già disattese dalla Corte di appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa dirsi che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, in modo generico, censure già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
  • Le doglianze sul bilanciamento tra circostanze, sulla recidiva, sul diniego di pene sostitutive e sul trattamento sanzionatorio devono essere sorrette da specifiche critiche alla motivazione di merito; in difetto, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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