Sentenza n. 64/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202200011897 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché avverso la prodromica cartella di pagamento n. 06820207150076914 ed i ruoli;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, cartella di pagamento e ruoli relativi a somme dovute per prelievo supplementare sul latte
Esito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato riassunto dopo che il giudice ordinario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente ha dedotto: prescrizione dei tributi iscritti a ruolo; omessa sottoscrizione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; inesistenza o invalidità della relativa notificazione per violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e delle regole sulle notificazioni via PEC; mancata notificazione degli atti presupposti, comprese cartelle e ruoli; nullità della comunicazione per omessa allegazione o richiamo degli atti impositivi presupposti, in violazione dell’art. 3, comma 3, l. n. 241/1990 e dell’art. 7 l. n. 212/2000; carenza di motivazione sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche della pretesa, nonché mancata indicazione dettagliata di interessi e aliquote. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., profili di parziale inammissibilità per la riproposizione di censure relative ad annualità e atti già impugnati in precedenti giudizi e per la mancata notificazione del ricorso all’ente impositore. Agea ha inoltre dedotto l’intervenuto annullamento parziale delle somme relative alle annualità 2007-2009, con conseguente discarico della cartella.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a., ritenendo che essa comprenda anche l’impugnazione del ruolo, della cartella esattoriale e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in quanto atti inerenti all’attuazione del prelievo supplementare, pur restando applicabili a tali atti le disposizioni, preclusioni e principi propri della riscossione mediante ruolo. Il ricorso è stato dichiarato parzialmente improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse relativamente alle annualità 2007-2009, poiché le somme erano state parzialmente annullate dal Consiglio di Stato e dovevano essere discaricate. È stato dichiarato parzialmente inammissibile quanto alle censure concernenti la pretesa sostanziale relativa alle annualità 1995, 1996, 2003 e 2005: la notificazione degli atti presupposti risultava dimostrata dalla loro precedente impugnazione e le contestazioni, identiche o comunque da proporre contro cartelle e intimazioni, non potevano essere riproposte contro la successiva comunicazione preventiva. Nel merito, il TAR ha respinto le residue censure. L’eventuale invalidità della notificazione della comunicazione è stata ritenuta sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché l’atto era giunto a conoscenza del destinatario, che lo aveva tempestivamente impugnato. È stata respinta la censura relativa all’omessa allegazione della cartella, già conosciuta e separatamente impugnata dal contribuente, sicché l’allegazione sarebbe stata superflua. È stata infine respinta la censura sull’omessa sottoscrizione, non essendo prevista dalla legge come requisito di validità della comunicazione preventiva, purché l’atto sia inequivocabilmente riferibile all’autorità competente; l’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 richiede il contenuto dell’avviso, ma non la sottoscrizione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e le sopravvenienze.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.
la giurisprudenza interpreta tale disposizione in senso ampio
La giurisdizione esclusiva amministrativa comprende le controversie relative all’attuazione del prelievo supplementare, incluse quelle concernenti ruolo, cartella esattoriale e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre previamente alle parti le questioni rilevate d’ufficio, nella specie i profili di parziale inammissibilità.
art. 8-quinquies d.l. n. 5/2009, convertito dalla l. n. 33/2009
a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte [...] è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
La riscossione coattiva del prelievo supplementare latte è assoggettata alla disciplina della riscossione mediante ruolo.
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46/1999
Richiamato quale disciplina della riscossione coattiva mediante ruolo del prelievo supplementare latte.
art. 18 d.lgs. n. 46/1999
Richiamato quale disciplina della riscossione coattiva mediante ruolo del prelievo supplementare latte.
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973
La comunicazione preventiva deve contenere l’avviso che, in mancanza di pagamento entro trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca; la norma non impone la sottoscrizione dell’avviso.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Invocato dal ricorrente in materia di notificazione, ma la censura è stata comunque ritenuta sanata dal raggiungimento dello scopo.
art. 7 l. n. 212/2000
Gli obblighi di allegazione degli atti richiamati non operano quando tali atti siano già conosciuti e in possesso del contribuente.
art. 3 l. n. 241/1990
L’obbligo di allegazione degli atti presupposti è superfluo quando questi siano già conosciuti dal destinatario.
Massime di principio
- Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a., anche le controversie relative a ruolo, cartella esattoriale e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria concernenti l’attuazione del prelievo supplementare, pur restando applicabili le preclusioni e i principi propri della riscossione mediante ruolo.
- Le contestazioni relative alla pretesa sostanziale e agli atti presupposti devono essere proposte contro gli atti che li incorporano o li rendono conoscibili; non possono essere riproposte, contro una successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, censure già dedotte o che avrebbero dovuto essere dedotte contro cartella e intimazione di pagamento.
- L’eventuale invalidità della notificazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è sanata dal raggiungimento dello scopo quando l’atto sia giunto a conoscenza legale del destinatario, che lo abbia impugnato in giudizio.
- Quando il contribuente abbia già ricevuto e conosca l’atto impositivo presupposto, l’omessa allegazione di tale atto alla successiva comunicazione di riscossione non viola gli obblighi di allegazione previsti dall’art. 7 l. n. 212/2000 e dall’art. 3 l. n. 241/1990, perché l’allegazione sarebbe superflua.
- La mancata sottoscrizione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non ne determina l’invalidità se l’atto è inequivocabilmente riferibile all’autorità competente e la legge non prescrive la sottoscrizione quale requisito essenziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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