Cassazione Civile, Ordinanza n. 29182/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri quattro. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 5.600 oltre euro 200 per esborsi, spese generali, CPA e IVA di legge.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un notaio, ritenuto dalla CTR legittimo sulla base di un accertamento induttivo puro fondato sulla presunta inattendibilità della contabilità. In particolare, la CTR aveva valorizzato il fatto che il conto cassa presentasse un saldo superiore a mezzo milione di euro, desumendone l'inattendibilità delle scritture e confermando la pretesa fiscale. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con cinque motivi; il primo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 600/1973, 55, comma 2, n. 3, d.P.R. 633/1973 e 19 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la mera irregolarità del conto cassa non è prevista dalla legge come causa di inattendibilità della contabilità degli esercenti arti e professioni. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la disciplina specifica dell'inattendibilità della contabilità dei professionisti, di cui all'art. 2 d.P.R. 570/1996, non contempla la tenuta irregolare del conto cassa quale autonoma ragione per disconoscere l'intero impianto contabile.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 600/1973
Richiamato come base dell'accertamento induttivo puro; la Corte precisa che, nel caso concreto, la tipologia di accertamento era effettivamente induttiva pura e non analitico-induttiva.
art. 55, comma 2, n. 3, d.P.R. 633/1973
Citato dal ricorrente tra le norme violate in relazione all'accertamento fondato sull'inattendibilità contabile.
art. 19 d.P.R. 600/1973
art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente nel dedurre la violazione di legge; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte su tale disposizione.
art. 2 d.P.R. 570/1996
"Inattendibilità della contabilità degli esercenti arti e professioni"
La Corte ne valorizza la disciplina speciale, osservando che l'inattendibilità della contabilità dei professionisti è prevista solo in presenza delle ipotesi tipizzate dalla norma, tra le quali non rientra la irregolare tenuta del conto cassa.
Massime di principio
- Per gli esercenti arti e professioni, l'inattendibilità della contabilità ai fini dell'accertamento induttivo deve essere ricondotta alle ipotesi tipizzate dalla disciplina speciale; non è consentito estendere in via analogica tali presupposti a irregolarità non previste espressamente.
- La presenza di un conto cassa con saldo elevato, ove non accompagnata da ulteriori elementi contabili o extracontabili significativi, non basta da sola a far ritenere inattendibile l'intero sistema delle scritture obbligatorie del professionista.
- Nell'accertamento induttivo, la valutazione di inattendibilità della contabilità deve derivare da un apprezzamento complessivo delle risultanze disponibili; una singola registrazione facoltativa non può essere assunta come automatica prova di inattendibilità generale.
- Quando il giudice di merito fonda la legittimità dell'accertamento su un presupposto giuridicamente erroneo, la decisione è cassabile e, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dalla Corte di cassazione.
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