Cassazione Civile, Ordinanza n. 17361/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da un’azione di rivendicazione/rilascio proposta dalla società che assumeva di essere proprietaria di una porzione di terreno occupata da una controparte che vi aveva realizzato manufatti; la convenuta aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente ricorso per cassazione, il giudice di rinvio ha ritenuto sussistente il possesso utile all’usucapione in favore della controparte, ma nella sentenza ha indicato in motivazione una sola fascia di terreno, compresa tra il demanio marittimo e la strada provinciale litoranea, mentre nel dispositivo ha dichiarato acquistato per usucapione l’intero mappale catastale. La società ricorrente denuncia nullità della sentenza e violazione degli artt. 99, 112, 384 e 394 c.p.c., sostenendo che vi sia una palese discrasia tra motivazione e dispositivo: il bene effettivamente usucapito sarebbe solo una striscia di terreno, non l’intero mappale, e tale incongruenza non sarebbe sanabile per mancanza di specifiche indicazioni idonee a delimitare con certezza l’oggetto dell’usucapione.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso. Rileva che il dispositivo della sentenza impugnata dichiara l’usucapione dell’intero mappale, mentre la motivazione fa riferimento soltanto a una modesta fascia di terreno; tale contrasto non è superabile mediante interpretazione sistematica della motivazione, perché questa non delimita in modo puntuale l’area interessata. Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà individuare e delimitare con precisione, eventualmente con ausilio di consulenza tecnica, la porzione di terreno effettivamente acquisita per usucapione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro processuale la cui violazione è denunciata per l’erronea determinazione dell’oggetto della decisione
richiamato per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, asseritamente violata dalla declaratoria di usucapione oltre il bene effettivamente accertato
richiamato con riferimento ai vincoli del giudice di rinvio rispetto al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
richiamato per delimitare l’attività del giudice di rinvio e la sua conformità al decisum di cassazione
Massime di principio
- Quando il dispositivo attribuisce un bene o un diritto in misura più ampia rispetto a quanto effettivamente accertato in motivazione, la sentenza è affetta da un vizio che può condurre alla cassazione se la discrasia non è superabile tramite un’interpretazione univoca dell’intero contenuto decisorio.
- La motivazione può integrare il dispositivo solo se contiene indicazioni specifiche e sufficientemente determinate idonee a delimitare l’oggetto della statuizione; in mancanza, il contrasto tra motivazione e dispositivo resta insanabile.
- Nel giudizio di usucapione è indispensabile che la porzione di bene acquisita sia individuata con precisione, perché la pronuncia deve consentire l’esatta identificazione dell’oggetto del trasferimento a titolo originario.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, se necessario, può avvalersi di consulenza tecnica per precisare l’estensione del bene oggetto della decisione.
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