Sentenza del 28/10/2020 n. 23675 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di merito con due motivi: 1) violazione di norme (D.P.R. 131/1986 artt. 51 e 52; L. 212/2000 art. 7) per aver emesso un avviso di rettifica che, a suo dire, non allegava gli atti/elementi utilizzati quale termine di comparazione nella stima dell'Ufficio (mancata produzione della stima dell'Agenzia del Territorio); 2) omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5, in particolare delle perizie prodotte in causa che avrebbero dimostrato diversa valutazione dei terreni (zona urbanistica C anziché B considerata dall'Ufficio), oneri di urbanizzazione, e il valore assunto dal Comune (Euro 100 al mc/mq).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) l'avviso di rettifica aveva adeguata motivazione mediante l'enunciazione del criterio astratto adottato e il richiamo alla stima dell'Agenzia del Territorio (UTE), e che il Decreto del Presidente della Repubblica 131/1986 art. 51 consente l'accertamento del maggior valore anche sulla base di 'altri elementi di valutazione' oltre ai parametri comparativi o reddituali; (ii) nell'ulteriore fase contenziosa incombe sull'Amministrazione provare i presupposti fattuali dell'accertamento e il contribuente può contrapporre elementi diversi; (iii) la censura di omesso esame ex art. 360 n. 5 è infondata alla luce della riforma del 2012: la Cassazione sindaca solo vizi motivazionali estremi (mancanza assoluta, inconciliabilità, motivazione apparente o incomprensibile) e richiede che il fatto omesso sia emergente dagli atti e decisivo; qui i fatti dedotti dalla ricorrente erano dati istruttori non dimostrati decisivi e il giudice di merito aveva considerato le caratteristiche morfologiche, urbanistiche e la potenzialità edificatoria. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio (Euro 10.000,00) e alla eventuale maggiorazione per contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986
art. 51, comma 3 (menzionato); art. 52 (menzionato)
L'art. 51 comma 3 legittima l'accertamento del maggior valore sulla base di tre parametri alternativi ed equipollenti: parametro comparativo, parametro del reddito e 'altri elementi di valutazione'. Pertanto l'Ufficio può basare la rettifica anche su stime dell'Agenzia del Territorio o su elementi quali destinazione, collocazione, tipologia, superficie e potenzialità edificatoria.
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Richiamata dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla motivazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa è rispettato quando l'avviso enuncia il criterio astratto adottato e, se necessario, il contraddittorio in sede contenziosa consente la prova dei fatti.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5 (menzionati)
Le censure sollevate con tali norme (violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi) sono state valutate alla luce della giurisprudenza: la riformulazione del n.5 post 2012 restringe il sindacato a vizi motivazionali macroscopici e all'omissione di fatti emergenti e decisivi dal testo della sentenza o dagli atti.
Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. L. 7 agosto 2012, n. 134
art. 54, comma 1, lett. b) (menzionato)
Ha riformulato l'art. 360 c.p.c. n. 5 restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte applica questo parametro per valutare le doglianze sulla motivazione di merito.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater; comma 1-bis (menzionati)
Regolamentano il contributo unificato e le maggiorazioni: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
D.P.C.M. 8 marzo 2020
art. 1, comma 1, lettera a) (menzionato)
Norma organizzativa eccezionale: menzionata esclusivamente per attestare che il provvedimento è stato sottoscritto dal solo presidente per impedimento dell'estensore.
Massime di principio
- Un avviso di rettifica è motivato in modo sufficiente se enuncia il criterio astratto adottato (es. richiamo alla stima UTE o ai parametri valutativi); non sempre è necessario allegare integralmente la stima nell'atto iniziale, purché il contribuente possa difendersi e l'Amministrazione provi i fatti in sede contenziosa.
- DPR 131/1986 consente all'Amministrazione di fondare l'accertamento su parametri comparativi, di reddito o su 'altri elementi' (destinazione, ubicazione, potenzialità edificatoria): la valutazione tecnica può quindi tener conto di molteplici fattori urbanistici e morfologici.
- In Cassazione la censura per omesso esame ex art. 360 n. 5 è ammissibile solo se l'omissione riguarda un fatto storico decisivo, emergente dagli atti o dalla sentenza, e determina un vizio della motivazione di gravità costituzionalmente rilevante (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, incomprensibilità).
- Per resistere efficacemente a un avviso di rettifica, il contribuente deve in sede di merito contrapporre elementi specifici e confrontarsi direttamente con la stima e i criteri tecnici adottati dall'Ufficio (es. dimostrare la corretta zona urbanistica, oneri di urbanizzazione, valori comunali, caratteristiche morfologiche che incidono sulla stima).
- Nei ricorsi in Cassazione è essenziale l'autosufficienza: riportare e contestare testualmente il contenuto dell'atto impugnato e indicare chiaramente in che modo l'omesso esame o la presunta illegittimità della motivazione avrebbe dovuto determinare esito diverso in giudizio.
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