Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/10/2020 n. 23675 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di merito con due motivi: 1) violazione di norme (D.P.R. 131/1986 artt. 51 e 52; L. 212/2000 art. 7) per aver emesso un avviso di rettifica che, a suo dire, non allegava gli atti/elementi utilizzati quale termine di comparazione nella stima dell'Ufficio (mancata produzione della stima dell'Agenzia del Territorio); 2) omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5, in particolare delle perizie prodotte in causa che avrebbero dimostrato diversa valutazione dei terreni (zona urbanistica C anziché B considerata dall'Ufficio), oneri di urbanizzazione, e il valore assunto dal Comune (Euro 100 al mc/mq).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) l'avviso di rettifica aveva adeguata motivazione mediante l'enunciazione del criterio astratto adottato e il richiamo alla stima dell'Agenzia del Territorio (UTE), e che il Decreto del Presidente della Repubblica 131/1986 art. 51 consente l'accertamento del maggior valore anche sulla base di 'altri elementi di valutazione' oltre ai parametri comparativi o reddituali; (ii) nell'ulteriore fase contenziosa incombe sull'Amministrazione provare i presupposti fattuali dell'accertamento e il contribuente può contrapporre elementi diversi; (iii) la censura di omesso esame ex art. 360 n. 5 è infondata alla luce della riforma del 2012: la Cassazione sindaca solo vizi motivazionali estremi (mancanza assoluta, inconciliabilità, motivazione apparente o incomprensibile) e richiede che il fatto omesso sia emergente dagli atti e decisivo; qui i fatti dedotti dalla ricorrente erano dati istruttori non dimostrati decisivi e il giudice di merito aveva considerato le caratteristiche morfologiche, urbanistiche e la potenzialità edificatoria. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio (Euro 10.000,00) e alla eventuale maggiorazione per contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986

    art. 51, comma 3 (menzionato); art. 52 (menzionato)

    L'art. 51 comma 3 legittima l'accertamento del maggior valore sulla base di tre parametri alternativi ed equipollenti: parametro comparativo, parametro del reddito e 'altri elementi di valutazione'. Pertanto l'Ufficio può basare la rettifica anche su stime dell'Agenzia del Territorio o su elementi quali destinazione, collocazione, tipologia, superficie e potenzialità edificatoria.

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    Richiamata dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla motivazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa è rispettato quando l'avviso enuncia il criterio astratto adottato e, se necessario, il contraddittorio in sede contenziosa consente la prova dei fatti.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5 (menzionati)

    Le censure sollevate con tali norme (violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi) sono state valutate alla luce della giurisprudenza: la riformulazione del n.5 post 2012 restringe il sindacato a vizi motivazionali macroscopici e all'omissione di fatti emergenti e decisivi dal testo della sentenza o dagli atti.

  • Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. L. 7 agosto 2012, n. 134

    art. 54, comma 1, lett. b) (menzionato)

    Ha riformulato l'art. 360 c.p.c. n. 5 restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte applica questo parametro per valutare le doglianze sulla motivazione di merito.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater; comma 1-bis (menzionati)

    Regolamentano il contributo unificato e le maggiorazioni: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

  • D.P.C.M. 8 marzo 2020

    art. 1, comma 1, lettera a) (menzionato)

    Norma organizzativa eccezionale: menzionata esclusivamente per attestare che il provvedimento è stato sottoscritto dal solo presidente per impedimento dell'estensore.

Massime di principio

  • Un avviso di rettifica è motivato in modo sufficiente se enuncia il criterio astratto adottato (es. richiamo alla stima UTE o ai parametri valutativi); non sempre è necessario allegare integralmente la stima nell'atto iniziale, purché il contribuente possa difendersi e l'Amministrazione provi i fatti in sede contenziosa.
  • DPR 131/1986 consente all'Amministrazione di fondare l'accertamento su parametri comparativi, di reddito o su 'altri elementi' (destinazione, ubicazione, potenzialità edificatoria): la valutazione tecnica può quindi tener conto di molteplici fattori urbanistici e morfologici.
  • In Cassazione la censura per omesso esame ex art. 360 n. 5 è ammissibile solo se l'omissione riguarda un fatto storico decisivo, emergente dagli atti o dalla sentenza, e determina un vizio della motivazione di gravità costituzionalmente rilevante (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, incomprensibilità).
  • Per resistere efficacemente a un avviso di rettifica, il contribuente deve in sede di merito contrapporre elementi specifici e confrontarsi direttamente con la stima e i criteri tecnici adottati dall'Ufficio (es. dimostrare la corretta zona urbanistica, oneri di urbanizzazione, valori comunali, caratteristiche morfologiche che incidono sulla stima).
  • Nei ricorsi in Cassazione è essenziale l'autosufficienza: riportare e contestare testualmente il contenuto dell'atto impugnato e indicare chiaramente in che modo l'omesso esame o la presunta illegittimità della motivazione avrebbe dovuto determinare esito diverso in giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.