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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12783/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava (1) la sussistenza della recidiva ritenuta dal Tribunale, sostenendo che non si era tenuto conto del lasso di tempo tra le condanne e (2) la carenza motivazionale del provvedimento di confisca per equivalente, in quanto non sarebbero stati specificati i beni e l'importo fino a concorrenza del quale la confisca doveva ritenersi efficace.

La decisione

La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile perché attiene alla prova e alla motivazione circa la ricorrenza della circostanza della recidiva, profili non sindacabili in sede di ratifica dell'accordo di pena salvo i casi di palese incongruenza previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto astrattamente proponibile ma manifestamente infondato: trattandosi di confisca obbligatoria sui profitti del reato, la motivazione poteva limitarsi all'indicazione del presupposto legale e il Tribunale aveva comunque indicato, per ciascun capo d'imputazione, il profitto e il relativo valore. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, codice di procedura penale

    Limita il sindacato sul patteggiamento: una volta ratificato l'accordo, non è consentito impugnare questioni attinenti alla prova delle circostanze e alla motivazione, salvo casi di palese incongruenza o errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013 (Rv. 256360)

    Per la confisca obbligatoria del profitto del reato la motivazione può limitarsi all'indicazione del presupposto legale; non è sempre necessaria una dettagliata elencazione dei singoli beni quando sia indicato il profitto e il valore corrispondente.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (applicazione della pena concordata) i profili che riguardano la valutazione della prova e la ricorrenza di circostanze aggravanti/recidiva sono generalmente inammissibili in cassazione, salvo palese incongruenza o errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto.
  • Le censure sulla carenza motivazionale sono ammissibili solo se concernono profili non oggetto dell'accordo o se l'accordo ha modificato l'imputazione originaria richiedendo specifica argomentazione.
  • Per la confisca obbligatoria del profitto del reato (confisca per equivalente) è sufficiente che il giudice indichi il presupposto legale e il valore del profitto; non sempre è richiesta una puntuale elencazione dei singoli beni sequestrati.
  • Chi propone ricorso in cassazione dopo patteggiamento deve focalizzare le doglianze su vizi formali o su palese incongruenza dell'accordo, evitando contestazioni che sostanzialmente impugnano la valutazione probatoria.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare l'imposizione delle spese processuali e di somme a titolo di ammende a carico del ricorrente.

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