Cassazione Civile, Ordinanza n. 24930/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
L'azienda sanitaria aveva affidato a due professionisti un incarico di patrocinio in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Dopo la definizione parziale favorevole del giudizio, i due avvocati avevano emesso fatture per il compenso, poi pagate dalla Regione Lazio. L'ente sosteneva che il pagamento fosse avvenuto in misura eccessiva perché le parcelle erano state calcolate come se gli incarichi fossero distinti, mentre a suo dire il mandato era congiunto e comunque applicato uno scaglione errato. Chiedeva quindi la restituzione della differenza tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto. In cassazione deduceva violazione degli artt. 81 c.p.c., 24 Cost., 1269 e 1273 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la legittimazione attiva dell'ente senza verificare il rapporto tra ASL e Regione Lazio, che secondo la ricorrente integrava un accollo interno non liberatorio, oppure, in subordine, una delegazione di pagamento, con permanenza in capo all'ASL della titolarità del rapporto e dell'interesse a recuperare le somme indebitamente corrisposte. I professionisti resistevano e proponevano ricorsi incidentali condizionati; la Cassa forense resisteva anche a tali ricorsi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'azienda sanitaria perché fondato su una questione nuova, non trattata nei precedenti gradi, ossia la qualificazione del pagamento regionale come accollo interno o delegazione di pagamento; inoltre ha rilevato la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per mancata specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti richiamati, compresa la delibera regionale che avrebbe autorizzato il pagamento. Sono stati dichiarati inammissibili anche i ricorsi incidentali condizionati dei due professionisti per difetto di interesse, poiché diretti contro questioni assorbite e non decise nel merito dalla Corte d'appello. Le spese sono state compensate tra ASL e professionisti, mentre i professionisti sono stati condannati a rifondere le spese alla Cassa di previdenza forense. È stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per tutti i ricorrenti soccombenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per dedurre la violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché introduceva una questione nuova e priva della necessaria localizzazione negli atti di merito
art. 81 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di legittimazione ad agire; la Corte non è entrata nel merito perché ha dichiarato il motivo inammissibile
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a fondamento dell'interesse ad agire; non esaminato nel merito per l'inammissibilità del motivo
art. 1269 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la configurabilità di una delegazione di pagamento; la censura è stata reputata nuova e priva di adeguata allegazione documentale
art. 1273 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere un accollo interno non liberatorio; la questione è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile
art. 2033 c.c.
richiamato in relazione all'azione di ripetizione dell'indebito; la Corte osserva che la legittimazione del solvens è esclusa solo se il pagamento non è spontaneo, ma non affronta il merito per l'inammissibilità
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte ha ribadito il dovere di indicare specificamente il contenuto e la collocazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
art. 86 c.p.c.
richiamato per la difesa personale di una parte avvocato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 120 Cost.
menzionato nel racconto fattuale per il commissariamento regionale, senza incidenza sulla decisione
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura che introduca per la prima volta una questione giuridica presupponente accertamenti di fatto non emersi né in sentenza né negli atti di merito, salvo che il ricorrente indichi specificamente dove tale questione sia stata già dedotta.
- Il ricorso per cassazione che si fondi su atti o documenti deve rispettare rigorosamente l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., con indicazione del contenuto dell'atto, della sua produzione, della sua localizzazione nei fascicoli e della fase processuale in cui è stato introdotto.
- La legittimazione ad agire va verificata in relazione alla prospettazione della domanda, ma la deduzione in cassazione di un diverso assetto sostanziale richiede che il fatto costitutivo alternativo sia stato tempestivamente allegato e sia documentalmente autosufficiente.
- Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per difetto di interesse quando investe questioni non decise perché assorbite, mancando la soccombenza su quelle specifiche statuizioni.
- L'azione di ripetizione dell'indebito segue la regola per cui la legittimazione del soggetto che ha eseguito il pagamento può venire meno solo se il pagamento non è spontaneo, ma la relativa verifica non può essere svolta in sede di legittimità su basi fattuali nuove.
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