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Sentenza

Sentenza del 16/01/2018 n. 243 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

CATASTO - Revisione di classamento - Precedente variazione DOCFA - Riclassamento dell'Ufficio - Illegittimità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La revisione di classamento catastale è stata ritenuta illegittima. I commi 335 e 336 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 risultano incompatibili quando vengono applicati successivamente allo stesso immobile e con riferimento al medesimo periodo, poiché il procedimento DOCFA aveva già prodotto l’adeguamento della rendita e della classe. L’Ufficio non poteva quindi procedere a un ulteriore riclassamento fondato sul comma 335.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità della revisione del classamento effettuata dall’Ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004. In precedenza, infatti, aveva presentato una denuncia di variazione DOCFA, ai sensi del comma 336 della medesima disposizione, che aveva già determinato l’aumento della rendita catastale e della classe dell’immobile per l’anno precedente a quello dell’accertamento. La contestazione si fondava sull’impossibilità di sottoporre lo stesso immobile e lo stesso periodo di riferimento a due distinti procedimenti di determinazione della rendita, basati su criteri diversi.

Norme richiamate

  • Legge n. 311/2004, art. 1, comma 335

    La norma consente la revisione del classamento catastale da parte dell’Ufficio, ma non può essere utilizzata per effettuare un’ulteriore determinazione della rendita quando, per lo stesso immobile e periodo, sia già intervenuta una variazione DOCFA rilevante ai sensi del comma 336.

  • Legge n. 311/2004, art. 1, comma 336

    La denuncia di variazione presentata dal contribuente può determinare l’aggiornamento della rendita e della classe catastale. Una volta che tale procedimento abbia già prodotto i suoi effetti, non è legittimo sovrapporvi un diverso accertamento dell’Ufficio relativo allo stesso immobile e periodo.

Massime di principio

  • Non è normalmente legittimo applicare due distinti procedimenti di revisione della rendita catastale allo stesso immobile e allo stesso periodo, soprattutto quando il primo procedimento abbia già determinato un aumento della rendita e della classe.
  • Quando una variazione DOCFA è stata presentata e definita prima dell’accertamento dell’Ufficio, occorre verificare se essa abbia già disciplinato la medesima situazione catastale: in tal caso, un successivo riclassamento potrebbe essere contestabile per sovrapposizione dei procedimenti.
  • L’Amministrazione deve individuare con chiarezza il presupposto normativo e temporale del riclassamento e non può duplicare la valutazione della rendita utilizzando criteri diversi per il medesimo immobile e periodo.
  • La decisione non esclude in assoluto ogni successivo aggiornamento catastale, ma richiede che esso riguardi un diverso presupposto, periodo o procedimento e che non costituisca una duplicazione dell’accertamento già effettuato.

Testo integrale

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