Sentenza del 05/06/2015 n. 11656 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato il diniego della Regione Toscana al rimborso del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, versato nel secondo e terzo trimestre 2004 per terre e rocce provenienti dagli scavi della linea ferroviaria ad alta velocità. Il ricorso si fondava, tra l'altro, sull'esistenza di un giudicato esterno favorevole, sull'errata applicazione della disciplina temporale relativa alle terre e rocce da scavo e sull'asserita sufficienza dell'approvazione VIA del progetto, senza necessità di una specifica autorizzazione al riutilizzo dei materiali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato il diniego di rimborso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sul giudicato esterno perché formulato come vizio di motivazione anziché come violazione dell'art. 2909 c.c.; infondato il motivo sulla disciplina temporale, stabilendo che le modifiche introdotte dalla legge n. 306 del 2003 hanno effetto retroattivo, salvo la sospensione fino al 31 dicembre 2004 prevista per i lavori in corso al 30 novembre 2003; inammissibili i motivi relativi alla VIA e all'autorizzazione, anche per difetto di autosufficienza e per mancata impugnazione della specifica ragione decisoria secondo cui la VIA riguardava lo stoccaggio, non il riutilizzo degli inerti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 24
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
È la norma istitutiva del tributo oggetto della richiesta di rimborso.
D.Lgs. 5 maggio 1997, n. 22, artt. 7 e 8
terre e rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati
Le terre e rocce da scavo potevano essere escluse dalla nozione di rifiuto solo se ricorrevano le condizioni previste dalla disciplina applicabile.
Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, commi 17, 18 e 19
per effettivo utilizzo ... anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale ... nonché la ricollocazione in altro sito
La norma, qualificata come interpretazione autentica, ampliava i casi di esclusione delle terre e rocce dalla nozione di rifiuto, subordinandoli a specifiche condizioni.
Legge 31 ottobre 2003, n. 306, art. 23
utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero ... secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA
La Corte ha ritenuto che la disposizione, correttiva dell'interpretazione autentica precedente, avesse efficacia retroattiva, imponendo il rispetto delle condizioni relative al progetto, alla VIA o all'autorizzazione amministrativa e all'assenza di trasformazioni preliminari.
D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23-octies, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47
si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004
La disposizione prevedeva una sospensione temporanea dell'efficacia delle nuove condizioni fino al 31 dicembre 2004 per consentire alle imprese di procurarsi le autorizzazioni necessarie.
Codice civile, art. 2909
l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti
La violazione o mancata applicazione di un giudicato esterno deve essere denunciata come errore di diritto e non come semplice vizio di motivazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5
La Corte distingue tra violazione o falsa applicazione di legge, da dedurre ai sensi del n. 3, e vizi della motivazione su fatti decisivi, deducibili ai sensi del n. 5.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 4
L'insufficiente motivazione giuridica può essere corretta o integrata dalla Corte quando la decisione è comunque conforme al diritto.
Direttiva 75/442/CEE, art. 1, lett. a), come modificata dalla direttiva 91/156/CEE
La disciplina nazionale è stata interpretata anche alla luce degli obblighi europei in materia di rifiuti e terre e rocce da scavo, nonché della procedura d'infrazione conclusasi con la condanna dell'Italia.
Massime di principio
- Per escludere terre e rocce da scavo dalla nozione di rifiuto non è sufficiente dichiararne il successivo riutilizzo: occorre dimostrare il rispetto puntuale delle condizioni normative, tra cui destinazione effettiva, limiti di contaminazione, assenza di trasformazioni preliminari e adeguata autorizzazione o previsione progettuale.
- L'approvazione della VIA non equivale automaticamente a un'autorizzazione al riutilizzo dei materiali: bisogna verificare che il provvedimento VIA disciplini espressamente anche la destinazione e il riutilizzo degli inerti, non soltanto il loro stoccaggio.
- Quando la normativa prevede una disciplina transitoria, è necessario individuare sia la data di inizio dei lavori sia la data del conferimento dei materiali, perché la sospensione temporale può operare solo nei limiti stabiliti dalla legge.
- In cassazione, la contestazione di un giudicato esterno deve essere formulata come violazione di legge e applicazione dell'art. 2909 c.c.; impostarla come semplice vizio motivazionale può comportare l'inammissibilità del motivo.
- Un ricorso deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e riportare gli atti e i documenti decisivi, come il provvedimento VIA, in misura sufficiente a consentire alla Corte di verificarne il contenuto.
- Ai fini del rimborso di un tributo ambientale, la qualificazione dei materiali come sottoprodotti o come rifiuti dipende dalla disciplina vigente e dalla prova documentale delle condizioni di riutilizzo, non dalla sola intenzione del produttore.
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