Sentenza n. 274/2026 - Catania, Sezione 5
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Capo d'Orlando sull'istanza del 02\10\2025, prot. n. 29822, formulata dai ricorrenti per ottenere la riclassificazione urbanistica dell'area di loro proprietà, identificata in catasto al Foglio 10, Particella 70, e classificata nel PRG approvato con D. Dir. 235 del 12\03\2007 come Zona S6 per mq 2213, per la quale sono scaduti i vincoli espropriativi, nonché per la condanna del Comune a provvedere sulla predetta istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di riclassificazione urbanistica di un'area rimasta priva di disciplina a seguito della decadenza del vincolo espropriativo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto che il loro terreno, classificato dal PRG come Zona S6 e assoggettato a vincolo preordinato all'espropriazione, è rimasto privo di specifica disciplina urbanistica dopo la scadenza quinquennale del vincolo, decorrente dal 12 marzo 2007 e maturata il 12 marzo 2012. Hanno quindi presentato al Comune, il 2 ottobre 2025, un'istanza volta alla riclassificazione dell'area, proponendo la destinazione B4, analoga a quella delle aree circostanti. A fronte del mancato riscontro dell'amministrazione, hanno proposto azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del silenzio e la condanna del Comune a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Hanno inoltre lamentato la lesione della loro aspettativa all'utilizzazione e allo sfruttamento economico dell'area. Il Comune, pur ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione contro il silenzio, affermando che la decadenza del vincolo preordinato all'espropriazione determina un vuoto di disciplina urbanistica che il Comune è obbligato a colmare, poiché lo strumento urbanistico deve coprire l'intero territorio comunale. Il proprietario dell'area vanta un interesse legittimo pretensivo all'esercizio della funzione di governo del territorio e può chiedere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica. Il Comune è tenuto a esaminare l'istanza e ad adottare un provvedimento espresso, anche qualora ritenga di non poter accogliere la proposta del privato, fornendo in tal caso una motivazione congrua. Il TAR ha distinto l'obbligo di provvedere, vincolato nell'an, dalla discrezionalità amministrativa relativa al quomodo della nuova pianificazione. Ha quindi ordinato al Comune di provvedere entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a istanza di parte. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 120 giorni. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere quando sussiste l'obbligo di concludere il procedimento.
art. 117 c.p.a.
Prevede il rito per la tutela contro il silenzio dell'amministrazione e consente la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
mediante l'adozione di un provvedimento espresso
Impone all'amministrazione di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti conseguenti obbligatoriamente a un'istanza o iniziati d'ufficio.
art. 9 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale disciplina applicabile alle cosiddette zone bianche, nelle more della nuova classificazione urbanistica dell'area.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento dei doveri di correttezza e buona amministrazione che impongono, nei casi indicati, una risposta espressa all'istanza privata.
art. 71 d.P.R. 115/2002
È richiamato per il termine di cento giorni entro il quale deve essere presentata la nota specifica delle spese relative all'eventuale incarico del commissario ad acta.
Massime di principio
- La decadenza di un vincolo urbanistico preordinato all'espropriazione, per inutile decorso del termine quinquennale di efficacia, determina un vuoto di disciplina che il Comune ha l'obbligo di colmare mediante l'esercizio della funzione di pianificazione urbanistica.
- Il proprietario di un'area rimasta priva di specifica destinazione urbanistica a seguito della scadenza del vincolo espropriativo è titolare di un interesse legittimo pretensivo a che il Comune esamini la situazione urbanistica dell'area e adotti i provvedimenti necessari per la sua nuova classificazione.
- L'obbligo del Comune di provvedere sulla richiesta di ritipizzazione è vincolato nell'an, mentre la scelta concreta della nuova destinazione urbanistica resta discrezionale nel quomodo, nei limiti della legislazione di settore; il giudice può quindi imporre l'adozione di una decisione, ma non sostituirsi all'amministrazione nella scelta pianificatoria.
- L'istanza del proprietario volta a ottenere una nuova destinazione urbanistica deve essere esaminata e definita con un provvedimento espresso e congruamente motivato anche quando la proposta non sia accoglibile; il silenzio protratto oltre il termine di conclusione del procedimento è impugnabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di esercitare in via sostitutiva il potere amministrativo.
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