Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33361/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto, ai sensi della L. n. 89/2001, l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un precedente procedimento relativo al pagamento di un indennizzo già riconosciuto. Dopo un'ordinanza di assegnazione in sede esecutiva davanti al Tribunale di Roma, egli aveva promosso anche un giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, concluso con decisione del Consiglio di Stato, per ottenere l'effettivo pagamento e la nomina di un commissario ad acta. La Corte d'appello aveva ritenuto tempestiva la domanda di equa riparazione depositata il 5 giugno 2020, facendo decorrere il termine semestrale dall'esito del giudizio di ottemperanza. Il Ministero ha impugnato il decreto deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU: secondo il ricorrente il termine di decadenza avrebbe dovuto decorrere già dall'ordinanza di assegnazione del 6 novembre 2015, perché il successivo giudizio di ottemperanza sarebbe stato superfluo e non idoneo a spostare in avanti il dies a quo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi del Ministero secondo cui il termine semestrale per proporre l'azione di equa riparazione dovesse decorrere dall'ordinanza di assegnazione emessa in sede esecutiva. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e la nozione convenzionale di "processo" comprensivo della fase esecutiva, ha affermato che, quando dopo l'ordinanza di assegnazione non segua l'effettivo soddisfacimento del credito, il creditore può ricorrere al giudizio di ottemperanza e il termine ex art. 4 L. n. 89/2001 decorre dalla definitività della decisione conclusiva di tale giudizio. Nel caso concreto, poiché il giudizio di ottemperanza era stato necessario per ottenere l'effettivo pagamento, la domanda di equa riparazione del 5 giugno 2020 era tempestiva. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore dei difensori antistatari della controparte.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 89/2001

    richiamato come base normativa per la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

  • art. 4 L. n. 89/2001

    il termine semestrale di decadenza decorre, nel caso di mancato effettivo soddisfacimento del credito dopo la fase esecutiva, dalla definitività del giudizio di ottemperanza e non dalla sola ordinanza di assegnazione.

  • art. 6, par. 1 CEDU

    la fase esecutiva è parte integrante del "processo"; l'esecuzione deve assicurare il concreto e effettivo soddisfacimento del creditore.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    il motivo è stato articolato come denuncia di violazione di legge.

  • art. 5 quinquies L. n. 89/2001

    richiamato come elemento sistematico che conferma la disciplina dell'esecuzione dei crediti da equa riparazione.

  • art. 5 sexies L. n. 89/2001

    letto come norma che non esclude, ma sottende, il concorso tra esecuzione e ottemperanza.

  • art. 553 c.p.c.

    richiamato per indicare la definitività dell'ordinanza di assegnazione non opposta.

  • art. 530 c.p.c.

    richiamato in relazione all'ordinanza di assegnazione emessa in esecuzione.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001, la fase di cognizione e la successiva fase esecutiva vanno considerate unitariamente quando l'esecuzione è necessaria per ottenere il soddisfacimento effettivo del credito.
  • L'ordinanza di assegnazione emessa in sede esecutiva non fa decorrere automaticamente il termine di decadenza se, nonostante essa, il creditore non abbia conseguito il pagamento concreto e sia stato necessario un giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento.
  • Il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'effettivo pagamento di un credito già riconosciuto è, sul piano funzionale, equiparabile alla procedura esecutiva; il termine ex art. 4 L. n. 89/2001 decorre dalla definitività del rimedio satisfattivo che realizza effettivamente il credito.
  • Il creditore può avvalersi anche in successione dei rimedi esecutivi e dell'ottemperanza, purché non duplichi indebitamente la pretesa; la scelta del rimedio necessario a ottenere il concreto soddisfacimento non può risolversi in una decadenza anticipata.
  • L'interpretazione delle norme interne sulla durata ragionevole e sulla decadenza deve essere conformata all'art. 6 CEDU, secondo cui l'esecuzione della decisione definitiva è parte integrante del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.