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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28327/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto proprietario e conducente di un autocarro agiva per ottenere l'accertamento della responsabilità di una compagnia assicurativa, eventualmente in concorso con il Comune, per i danni subiti dal proprio veicolo in un sinistro avvenuto nell'area antistante un passo carraio e su una rampa in discesa. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che il danno fosse dipeso in via esclusiva, o comunque prevalente, dalla condotta imprudente del conducente, che aveva affrontato la manovra nonostante il ghiaccio, il forte vento, la pioggia e la presenza di un altro veicolo fermo nella zona. In cassazione il ricorrente deduceva quattro censure: 1) violazione degli artt. 342 e 115 c.p.c. per avere il Tribunale dichiarato inammissibile il primo motivo di appello per aspecificità, nonostante la presenza di censure puntuali e di un elenco dei fatti non contestati; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per travisamento della prova e erronea valorizzazione del verbale della polizia municipale, in particolare sulla posizione del primo veicolo incidentato; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque per travisamento, perché le condizioni meteo sarebbero state riferite ai fatti del ricorrente invece che all'episodio precedente; 4) violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe addossato al danneggiato la prova della propria assenza di colpa, mentre in tema di cosa in custodia l'onere probatorio graverebbe sul custode.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente e comunque superato dalla circostanza che il giudice d'appello aveva esaminato le circostanze dedotte. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite sul travisamento della prova: la svista sul contenuto oggettivo della prova, se sussistono i presupposti, va fatta valere con revocazione per errore di fatto, mentre nel caso concreto la circostanza contestata non era comunque decisiva, perché la decisione si fondava sull'autonoma valutazione dell'imprudenza del conducente. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, escludendo la nullità della motivazione, che era sintetica ma logica. Ha infine respinto il quarto motivo, chiarendo che nella responsabilità da cose in custodia il danneggiato deve provare il nesso tra cosa e danno e la custodia, ma il giudice può escludere la responsabilità del custode se risulta una condotta del danneggiato idonea a interrompere il nesso causale come causa autonoma del danno. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello può essere dichiarato inammissibile se le censure non sono specifiche e non consentono di individuare con precisione le critiche alla sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    La denuncia di travisamento della prova non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; la svista sul contenuto oggettivo della prova segue regole specifiche e, se del caso, il rimedio revocatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza non può risolversi in una richiesta di diversa lettura delle prove già valutate dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di responsabilità da cosa in custodia il danneggiato deve provare il nesso tra cosa e danno e la custodia, mentre la prova liberatoria del custode opera sul piano dell'interruzione del nesso causale; non è richiesto al danneggiato di provare la propria assenza di colpa.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode è oggettiva, ma può essere esclusa quando risulti una causa autonoma del danno, come la condotta imprudente del danneggiato, idonea a recidere il nesso causale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È invocabile per denunciare violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, ma non per sollecitare una rivalutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza va dedotta quando vi sia un vizio della motivazione in termini di mancanza o apparenza, non per meri dissensi sulla lettura delle risultanze probatorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamabile, secondo l'impostazione della Corte, per il travisamento che riguardi un fatto sostanziale o processuale nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando si risolva in errore di fatto revocatorio, trova rimedio nella revocazione.

  • art. 111, comma 4, Cost.

    La motivazione della sentenza deve essere esistente e non meramente apparente; nel caso concreto quella del Tribunale è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; qui la motivazione, pur sintetica, è stata giudicata logica e sufficiente.

  • art. 141 CdS

    Richiamato dal giudice di primo grado per valorizzare la condotta di guida imprudente quale causa del sinistro.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'eccezione di aspecificità dell'appello è sostenibile quando il motivo non consente di individuare con precisione le parti della decisione impugnata e le critiche mosse, senza che basti una mera elencazione di fatti favorevoli alla parte appellante.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo di una prova non coincide con una diversa valutazione del suo significato: se la svista riguarda il fatto probatorio in sé, il rimedio tipico è la revocazione per errore di fatto, nei limiti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.; se invece attiene alla lettura controversa del fatto, opera il sindacato ex art. 360 c.p.c. secondo i casi.
  • In tema di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato deve provare il nesso tra cosa e danno e la custodia; il custode può andare esente se prova o se risulta in causa una condotta del danneggiato o altro fattore autonomo idoneo a interrompere il nesso causale.
  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. non impone al danneggiato di dimostrare la propria assenza di colpa in termini astratti; tuttavia, una condotta imprudente del danneggiato può integrare causa esclusiva del danno o fattore interruttivo del nesso eziologico.
  • La motivazione della sentenza non è nulla se, pur sintetica, esprime un percorso logico comprensibile e una autonoma valutazione delle risultanze istruttorie, senza limitarsi a una mera adesione acritica alla decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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