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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25485/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/10/2023 del Tribunale di Napoli Nord che aveva applicato la disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.). Il Procuratore eccepisce l'incompetenza del Tribunale di Napoli Nord in qualità di giudice dell'esecuzione, sostenendo che la competenza spettava alla Corte di Appello di Napoli perché una sentenza di primo grado (27/04/2021) era stata sostanzialmente riformata dalla Corte di Appello (10/06/2022) con riconoscimento di circostanze attenuanti generiche a un coimputato, attivando il principio dell'unitarietà dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era quella del 27/04/2021 parzialmente riformata dalla Corte di Appello il 10/06/2022; in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione la competenza esecutiva spettava alla Corte di Appello di Napoli. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Appello di Napoli per quanto di competenza.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina della continuazione invocata dal Tribunale nell'ordinanza impugnata per i reati riconducibili ad Amabile.

  • art. 665 cod. proc. pen., comma 4

    Richiamato dal Procuratore per sostenere la competenza della Corte di Appello di Napoli quale giudice dell'esecuzione quando il titolo irrevocabile più recente derivi da una sentenza di appello che ha inciso sostanzialmente sulla pronuncia di primo grado.

  • art. 665 cod. proc. pen., comma 2

    Interpretato dalla giurisprudenza e richiamato dalla Corte: il giudice d'appello ha competenza esecutiva quando, in sede di cognizione, ha operato una rielaborazione sostanziale della pronuncia di primo grado (es. riconoscimento di circostanze attenuanti generiche).

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 7

    Dispositivo che consente la sospensione del provvedimento impugnato in attesa della decisione della Corte di cassazione; il Tribunale aveva sospeso l'ordinanza con provvedimento collegato.

Massime di principio

  • In procedimenti con pluralità di imputati prevale il principio di unitarietà dell'esecuzione: se la sentenza di appello ha riformato sostanzialmente la decisione di primo grado, la Corte di Appello diventa il giudice dell'esecuzione per tutti gli imputati, anche per quelli che non hanno proposto impugnazione o per i quali la decisione di primo grado è stata confermata.
  • La competenza esecutiva è di natura assoluta e può essere fatta valere in Cassazione; un provvedimento emesso da giudice incompetente va annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al giudice competente.
  • Il riconoscimento in sede di cognizione di circostanze attenuanti generiche da parte del giudice d'appello costituisce un intervento sostanziale che trasferisce la competenza esecutiva alla Corte di Appello, anche se l'effetto sulla pena è indiretto.
  • È legittima la sospensione del provvedimento impugnato (art. 666, comma 7 c.p.p.) in attesa della decisione della Corte di cassazione sulla questione di competenza.

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