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Ordinanza

Ordinanza n. 18/2026 - Brescia, Sezione 2

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 32/2025 emessa dal Tribunale di Cremona sez. Lavoro in data 03.02.2025, pubblicata in pari data, avente ad oggetto indennità di ferie;

Giustizia amministrativa202501027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione lavoro, relativa all’indennità di ferie

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 32/2025 del Tribunale di Cremona, Sezione lavoro, pubblicata il 3 febbraio 2025, avente a oggetto un’indennità di ferie. Nel corso dell’esame camerale il TAR ha rilevato che il documento n. 1 depositato dalla ricorrente, contenente la sentenza posta a fondamento del ricorso per ottemperanza, non risultava presente nel sistema documentale del processo amministrativo digitale. Poiché tale documento è essenziale per la trattazione della domanda, il giudice ha disposto il suo nuovo deposito secondo le regole tecniche del processo amministrativo digitale.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente, ordinandole di ridepositare la sentenza oggetto del ricorso entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di verificare il corretto perfezionamento dell’operazione nel sistema documentale. La decisione sulla domanda di ottemperanza non è stata ancora assunta. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026, con ordine alla segreteria di comunicare l’ordinanza alle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il documento contenente il giudicato posto a fondamento della domanda non risulta acquisito al sistema documentale del processo amministrativo digitale, il giudice può ordinare alla parte ricorrente di ridepositarlo entro un termine perentorio prima di procedere alla decisione.
  • L’incombente di nuovo deposito deve essere eseguito secondo le regole tecniche del processo amministrativo digitale e la parte onerata deve verificare che il deposito si sia correttamente perfezionato nel sistema documentale.
  • La mancata disponibilità in atti della sentenza della cui esecuzione si chiede l’ottemperanza costituisce una carenza istruttoria essenziale, tale da giustificare il rinvio della trattazione senza definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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